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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31777/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di merito per tre profili principali: (1) vizi formali e di motivazione relativi alla costituzione di parte civile (presunta violazione dell'art. 78 c.p.p., inesattezze nella procura speciale depositata fuori udienza e contestata inefficacia dell'atto, presunta illegittimità della concessione di termine per emendare la procura e tempestività del deposito contestata); (2) insufficienza e illogicità della motivazione sulla responsabilità penale, lamentando che la condanna si fonda su dichiarazioni contraddittorie del querelante MELONI e non tiene conto di dichiarazioni anecdottiche dei testi oculari, dell'esito negativo delle perquisizioni e della mancata prova della disponibilità dei mobili imputati; (3) omissione nel riconoscere, ex officio o su domanda, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., con doglianza ritenuta generica e priva di elementi a sostegno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e non superato il preciso esame della Corte d'appello sulla legittimazione e sulla tempestività della costituzione di parte civile; ha considerato il secondo motivo aspecifico e meramente riformulativo di censure di fatto non sindacabili in Cassazione; il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di interesse perché non corredato di elementi fattuali tali da giustificare l'applicazione dell'art. 131-bis. La sentenza di merito (conferma della condanna a 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa) è sostanzialmente confermata indirettamente dalla declaratoria di inammissibilità. Condanna dei ricorrenti alle spese di procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina l'appropriazione indebita, reato contestato ai ricorrenti; la Corte d'appello ha valutato la responsabilità alla luce degli elementi probatori e la Cassazione non ha riesaminato il merito probatorio.

  • art. 78 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti della costituzione di parte civile: la Corte ha condiviso l'orientamento secondo cui il richiamo al fatto descritto nel capo d'imputazione può essere sufficiente quando il nesso tra reato e pretesa risarcitoria risulti con immediatezza.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla necessità di procura speciale per la costituzione di parte civile; la Corte ha valutato come inesattezze materiali e depositi tempestivi non abbiano determinato inefficacia quando le formalità sono state completate prima dell'esaurimento delle formalità previste dall'art. 484 c.p.p.

  • art. 484 cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità di costituzione delle parti in udienza: la Corte ha ritenuto che la costituzione fosse tempestiva in relazione al momento di esaurimento delle formalità e che eventuali errori materiali non abbiano inciso sull'efficacia.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ricordato che la richiesta deve essere adeguatamente motivata e che, se generica e senza elementi concreti, è inammissibile; tuttavia la Corte ha ribadito che tale causa può essere rilevata d'ufficio dall'appello se adeguatamente documentata.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui talune questioni (come la particolare tenuità) possono rientrare nell'ambito di cognizione del giudice d'appello e quindi essere rilevate d'ufficio quando sussistono gli elementi per farlo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili e la possibilità di irrogare somme alla cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che si limitano a discutere fatti e valutazioni di prova sono inammissibili o improduttivi in sede di legittimità.
  • Per la costituzione di parte civile, il richiamo al fatto descritto nel capo d'imputazione può essere sufficiente ai sensi dell'art. 78 c.p.p. quando il nesso tra reato e pretesa risarcitoria risulta con immediatezza; errori meramente materiali nella documentazione non determinano automaticamente l'inefficacia se le formalità vengono regolarizzate nei termini rilevanti.
  • La procura speciale deve essere correttamente rappresentata, ma la tempestiva regolarizzazione prima dell'esaurimento delle formalità processuali può far salva la legittimazione della parte civile; pertanto è importante depositare corretta documentazione processuale per evitare eccezioni formali.
  • La mancata individuazione o il mancato rinvenimento dei beni oggetto di appropriazione non esclude automaticamente la responsabilità quando esistono elementi indiziari e circostanze logiche che giustificano la deduzione accusatoria (es. tempo intercorso che può permettere la dispersione dei beni).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) va dedotta con argomentazione specifica e supportata da elementi fattuali rilevanti; se la richiesta è meramente generica, sarà respinta e non potrà costituire motivo utile in Cassazione.
  • Presentare ricorsi generici, reiterativi di doglianze già esaminate o meramente fattuali comporta rischio di inammissibilità e di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi fondamentale articolare i motivi di impugnazione in termini di diritto e di illustrare le omissioni logico-giuridiche della motivazione di merito.

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