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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31778/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) pronunciata dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte di appello di Milano. Il ricorrente contestava il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione, in particolare l'apodittica valutazione dell'inserimento di una SIM nel telefono rubato come indice di consapevolezza della provenienza delittuosa. Si rilevava inoltre la mancata valutazione delle ammissioni del coimputato MPONGUI, che aveva dichiarato di aver acquistato il telefono da un terzo, e la carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la ricettazione.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito si fondasse su indizi di valenza solo possibilistica (l'inserimento della SIM il 9 dicembre 2019) e su una valutazione apodittica dell'inattendibilità della difesa, senza dar conto delle dichiarazioni del coimputato MPONGUI che riferiva di aver comprato il telefono da un terzo. È stata altresì rilevata la mancanza di adeguata valutazione circa la sussistenza del dolo di ricettazione e l'assenza di una motivazione capace di superare il criterio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" ai sensi dell'art. 533 c.p.p.. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e l'imputato è stato assolto perché "non ha commesso il fatto".

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di ricettazione; la motivazione della Corte d'appello non ha dimostrato la consapevolezza della provenienza delittuosa richiesta dall'elemento soggettivo del reato

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il principio che la condanna penale deve essere fondata su prove tali da escludere ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che gli indizi prodotti non raggiungessero tale soglia

Massime di principio

  • L'inserimento di una SIM o la mera disponibilità temporanea di un bene rubato non sono di per sé sufficienti a dimostrare la consapevolezza della provenienza delittuosa: occorre prova adeguata del dolo.
  • Dichiarazioni delittuose o ammissioni rese da coimputati che indicano una diversa dinamica (es. acquisto da terzi) devono essere valutate e motivate dai giudici; l'omissione di tale valutazione può determinare l'annullamento della condanna.
  • Gli indizi devono combinarsi in un quadro unitario e dotato di elevato grado di credibilità razionale; indizi di valore solo possibilistico non possono fondare una condanna penale.
  • Il giudice deve rispondere esplicitamente alle doglianze rilevanti della difesa e motivare come le prove superano il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; la motivazione apodittica o frammentaria è viziata.
  • In presenza di contestazioni fondate sul mancato accertamento del dolo, la scelta corretta può essere l'assoluzione se non sussistono prove sufficienti a escludere alternative verosimili.

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