Cassazione Penale, Sentenza n. 31779/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). Il ricorrente deduce: (1) violazione degli artt. 152 e 641 c.p. per non aver dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta prima dell'udienza di appello; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 641 c.p. e 1 e 28 del d.lgs. 507/1999, sostenendo che l'assegno fosse solo privo di copertura riconducibile a illecito amministrativo e non a reato penale, e che mancasse il dolo richiesto per l'insolvenza fraudolenta; (3) violazione degli artt. 42 e 641 c.p., per aver ricostruito il dolo solo sulla base di atti successivi alla contrazione dell'obbligazione senza provare che la dissimulazione dello stato di insolvenza fosse presente al momento dell'accordo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accertato che in data 7 aprile 2023 la persona offesa Ruslan BARBAROS ha rimesso la querela e che il ricorrente ha accettato la remissione. Non essendovi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 c.p.p., il reato procedibile a querela di parte (insolvenza fraudolenta) è stato dichiarato estinto per remissione della querela e accettazione del querelato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che configura il delitto di insolvenza fraudolenta; la Corte ha riconosciuto che, pur essendo stato dichiarato il reato, l'azione è procedibile a querela di parte e pertanto può estinguersi con la remissione della querela accettata dal querelato.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla remissione della querela; la pronuncia valuta come la mancata declaratoria di estinzione per remissione configurasse motivo di impugnazione, poi ritenuto fondato.
Richiamato nella critica difensiva relativa alla possibile natura amministrativa dell'illecito connesso all'emissione di assegni senza provvista; la Corte di Cassazione non ha però ritenuto utile procedere alla derubricazione in presenza della remissione della querela.
Norma che disciplina l'illecito amministrativo relativo agli assegni scoperti; il ricorrente sosteneva che il fatto dovesse essere ricondotto a questa fattispecie, ma la decisione si è risolta sull'estinzione del reato per remissione senza esaminare nel merito tale derubricazione.
Riguarda il dolo e l'elemento soggettivo del reato; il ricorrente contestava la valutazione del dolo da parte dei giudici, ma la Corte di Cassazione ha deciso il procedimento per estinzione della querela, non entrando nel merito della valutazione probatoria sul dolo.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Norma sul proscioglimento nel merito; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 comma 2 c.p.p. e dunque ha proceduto alla declaratoria di estinzione per remissione della querela.
Norma che consente la pronuncia sulla condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese nonostante l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- La remissione della querela fatta dalla persona offesa, una volta accettata dal querelato, estingue il reato procedibile a querela di parte e impone l'annullamento della sentenza penale per sopravvenuta estinzione del reato.
- Quando il reato è procedibile a querela di parte, la sopravvenuta remissione della querela prevale sulle questioni di merito: il giudice della legittimità può annullare la condanna senza rinvio per estinzione, senza entrare nella valutazione probatoria sulla colpevolezza sostanziale.
- La richiesta di derubricazione a illecito amministrativo richiede comunque un esame di merito sulla qualificazione fattuale e sull'elemento soggettivo; tuttavia, se il processo si estingue per remissione della querela, tale esame può non essere più necessario o essere rimesso.
- La prova del dolo nell'insolvenza fraudolenta deve riguardare la volontà e la coscienza di causare l'insolvenza già al momento dell'accordo: la sola emissione di un assegno senza copertura non è automaticamente indice di dolo, salvo elementi probatori che dimostrino la preordinazione all'inadempimento.
- Il fatto che la persona offesa ritiri la querela non impedisce al giudice di valutare la sussistenza di motivi per un proscioglimento d'ufficio, ma se non sussistono tali motivi l'effetto della remissione è l'estinzione del reato.
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato/querelato è un requisito necessario per l'estinzione del reato procedibile a querela di parte; senza tale accettazione la remissione potrebbe non determinare l'estinzione.
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