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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31773/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione degli artt. 161, 179 e 420-bis c.p.p., deducendo la nullità della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello. La difesa sostiene che, al momento della scarcerazione (05/09/2014), il POPA avrebbe eletto nuovo domicilio in Aprilia, via Nettunense 24, e che tale variazione non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale che ha invece effettuato il primo tentativo di notifica presso il domicilio originario (Aprilia, via Isole snc). Ne discende che la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello sarebbe nulla e l'impugnata decisione d'appello non valida.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la comunicazione del servizio penitenziario (DAP) relativa alla elezione di domicilio al momento della scarcerazione è riferita al procedimento in cui il POPA era detenuto e non costituisce una valida e rituale dichiarazione di variazione del domicilio nel presente procedimento; in assenza di una comunicazione valida ai sensi dell'art. 161 c.p.p. permaneva l'efficacia della precedente elezione di domicilio. La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello è pertanto stata ritenuta regolare (effettuata successivamente presso il difensore dopo tentativo negativo al domicilio eletto). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (oltre che restare ferme le condanne di merito: reclusione anni 1 ed euro 300 di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 161 nel senso che l'elezione o dichiarazione di domicilio mantiene efficacia nel procedimento salvo valida e rituale comunicazione di variazione; la comunicazione dell'amministrazione penitenziaria riferita a diversa causa di detenzione non vale come variazione nell'attuale procedimento.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma citata nel motivo di ricorso ma non decisiva nella motivazione; implicita esigenza di corrette modalità di notificazione e destinatario degli atti.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel gravame dal ricorrente ma non sviluppato dalla Corte; nessuna interpretazione decisiva desumibile dalla sentenza.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    La Corte osserva l'inapplicabilità dell'art. 156 (vocatio in ius per detenuti) poiché al momento della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello l'imputato non era più detenuto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per irrogare l'ammenda di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di penalità per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per il quale il POPA era stato condannato (ricettazione); la sentenza di legittimità conferma la decisione di merito che aveva applicato tale norma.

Massime di principio

  • L'elezione o dichiarazione di domicilio ha efficacia nel procedimento in cui è effettuata; per far valere una variazione in un diverso procedimento è necessaria una valida e rituale comunicazione nello stesso procedimento.
  • Le comunicazioni amministrative (es. note del DAP relative a scarcerazione) sono rilevanti solo nel procedimento cui si riferiscono, salvo che contengano una dichiarazione inequivoca dell'interessato che indichi l'intenzione di estendere la nuova elezione di domicilio anche ad altri procedimenti.
  • Se la notifica presso il domicilio eletto risulta inefficace, la notificazione può essere regolarmente effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., previa verifica del tentativo sul domicilio indicato.
  • L'art. 156 c.p.p. (vocatio in ius per detenuti) non si applica quando l'imputato non è più detenuto al momento della notifica; va sempre verificata la situazione personale al momento dell'atto.
  • Ricorsi riconducibili a vizi di notifica sono valutati attentamente: senza prova di una valida variazione del domicilio l'elezione originaria rimane efficace; un ricorso infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.
  • Per evitare problemi processuali è opportuno che la parte comunichi formalmente e specificamente ogni variazione di domicilio nel fascicolo del procedimento interessato e produca documentazione che attesti la dichiarazione nei termini di legge.

Testo integrale

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