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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31775/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione le conferme di condanna per reati riconducibili ad associazione di tipo mafioso o concorso esterno (art. 416-bis e connessi), estorsioni, accessi abusivi a sistemi informatici, corruzione e autoriciclaggio; deducono vizi di motivazione e travisamento della prova, errata qualificazione giuridica dei fatti (partecipazione organica vs. concorso esterno; patto corruttivo vs. atto di corruzione), violazioni procedurali (in primis diritto di replica/difesa), difetto di prova in ordine alle aggravanti (art. 416-bis, commi 4 e 6; art. 416-bis.1/ art.7 DL 152/1991) e richieste di riconsiderazione di circostanze attenuanti (art. 8 DL 152/1991, art.114 c.p.).

La decisione

La Cassazione, dopo esame articolato per ciascuna posizione, in larga parte ha rigettato i ricorsi (conferme delle statuizioni di merito) ma ha accolto e disposto annullamenti parziali con rinvio su questioni puntuali: - Rinzivillo Salvatore: annullamento con rinvio per nuovo esame in altra Sezione relativamente al capo c) (profili di autoriciclaggio) per carenza motivazionale su prova di reinvestimento; - Gaetano Massimo Gallo: annullamento con rinvio su riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 8 DL 152/1991 (valutare la dissociazione e la decisività del contributo); - Giuseppe Flavio Gallo: annullamento senza rinvio (la sentenza impugnata è stata annullata con riferimento alla sua posizione: decisivo vizio motivazionale, con conseguente proscioglimento per cassazione); - Marco Lazzari: annullamento e rinvio su profili specifici (in particolare alcuni accessi abusivi, con riferimento all'episodio del 6 maggio, e sulla contestata aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis) per nuovo esame; - Rolando Parigi: annullamento con rinvio limitatamente a profili delle aggravanti (comma 4 art. 416-bis) e all'aggravante "più persone riunite" sul capo j) per nuovo esame; - Aldo Dino Pione: annullamento con rinvio limitato al calcolo e motivazione dell'aumento per continuazione (errore e carenza motivazionale in punto proporzionalità dell'aumento); - altri ricorsi (D'Ambra, Giannino, Martorana, Filippo Giannino, Alessandro Romano, Cristiano Petrone, Rosario Pione e altri) in massima parte respinti o dichiarati inammissibili dove la censura era generica o rivolta a valutazioni di fatto. In sintesi: conferme generalizzate delle responsabilità contestate, ma con annullamenti parziali e rinvii per carenze motivazionali o vizi specifici su singoli capi e aggravanti; poche posizioni hanno ottenuto annullamenti senza rinvio (es. Giuseppe Flavio Gallo).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis (partecipazione e figure alternative di associazione mafiosa)

    La Corte conferma che le varie figure previste dall'art. 416-bis sono autonome (capo, promotore, partecipante) e che la qualifica di "capo" o "reggente" va ricostruita sulla base dell'effettivo esercizio di funzioni direttive/organizzative; inoltre distingue chiaramente concorso esterno (apporto causale esterno finalizzato al rafforzamento/agevolazione del sodalizio) da mera contiguità o favoreggiamento personale.

  • art. 416-bis, comma 4 e comma 6 cod. pen.

    comma 4 (disponibilità di armi); comma 6 (finanziamento attività economiche con profitti illeciti)

    La Corte richiama la natura delle aggravanti: il comma 4 richiede la consapevolezza della disponibilità di armi (e non è automaticamente estendibile ai concorrenti esterni senza adeguata prova); il comma 6 ha natura oggettiva e può essere valutato sulla base dell'operatività economica del sodalizio.

  • art. 416-bis.1 (art. 7 DL 152/1991) cod. pen.

    art. 7 D.L. 152/1991 / art. 416-bis.1 (aggravante di agevolazione mafiosa)

    L'aggravante richiede prova della finalità agevolativa in favore dell'associazione; il giudice può effettuare un accertamento incidentale dell'esistenza del sodalizio anche senza sentenza passata in giudicato, ma non può limitarsi ad accogliere tout court una misura cautelare emessa in altro procedimento senza autonomo esame probatorio.

  • art. 8 DL 152/1991

    art. 8 D.L. 152/1991 (attenuante per collaborazione)

    Per il riconoscimento dell'attenuante speciale è necessario che emergano elementi di dissociazione e che il contributo dichiarativo sia 'utile' e concorra in modo significativo alla ricostruzione dei fatti o all'individuazione degli autori; la Corte richiama che la 'decisività' è relativa e va valutata nel contesto delle prove complessive.

  • art. 629 e art. 628 cod. pen.

    art. 629 (estorsione) in relazione all'art. 628, comma 2, n. 3

    La Corte conferma i criteri di ricostruzione del reato di estorsione e l'esame critico della qualificazione (p.es. patto commissorio vs estorsione), richiedendo valutazioni fattuali precise sulla natura coercitiva e collettiva della condotta.

  • art. 73 DPR 309/1990

    art. 73 d.P.R. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti)

    La Corte prende atto che reati di stupefacenti possono essere rilevanti sia come reati autonomi sia come fonti di proventi illeciti ai fini delle aggravanti dell'associazione mafiosa e del reimpiego.

  • art. 615-ter cod. pen.

    art. 615-ter (accesso abusivo a sistema informatico protetto)

    Gli accessi abusivi contestati possono concorrere con altri reati (c.p. corruzione) e la Corte ricorda che l'uso di accessi abusivi come mezzo nel patto corruttivo integra autonomamente il reato di accesso abusivo; l'eventuale concorso formale non configura per ciò stesso bis in idem.

  • artt. 319 e 321 cod. pen.

    art. 319 (corruzione propria) e art. 321 (corr. impropria/altre norme correlate)

    L'esistenza di un patto corruttivo può configurare corruzione propria anche se la dazione non si è concretizzata pienamente; la nozione di "altra utilità" è ampia e comprende promesse e aspettative patrimoniali o non patrimoniali.

  • art. 78, art. 81 e art. 133 cod. pen.

    art. 78 (criterio moderatore), art. 81 (continuazione), art. 133 (determinazione della pena)

    La Corte richiama l'obbligo del giudice di motivare con maggiore cura gli incrementi per continuazione e la proporzionalità tra pena base e aumento: aumenti sproporzionati richiedono motivazione specifica e non meramente aritmetica.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    art. 649 c.p.p. (bis in idem/processualità)

    Il divieto di bis in idem richiede coincidenza di fatto, persona e sede; non impedisce automaticamente processi distinti davanti a uffici giudiziari diversi se gli oggetti dei procedimenti non sono perfettamente sovrapponibili.

Massime di principio

  • La qualificazione del ruolo nell'associazione mafiosa (capo, reggente, partecipante) si fonda sull'effettiva esercitazione di funzioni direttive e organizzative: non bastano etichette o mere frequentazioni.
  • Il concorso esterno richiede un apporto causale concreto e finalizzato al rafforzamento o funzionamento del sodalizio; la mera contiguità, utilità personale o favori episodici non sono sufficienti.
  • Per riconoscere l'aggravante "agevolazione mafiosa" (art. 416-bis.1 / art. 7 DL 152/1991) è necessario un accertamento motivato sulla finalità agevolativa e, se l'imputazione riguarda concorrenti esterni, non si possono applicare automaticamente le presunzioni rilevanti per gli associati interni.
  • L'attenuante per collaborazione (art. 8 DL 152/1991) richiede dissociazione e un contributo realmente utile alla ricostruzione dei fatti; il giudice deve valutare la 'decisività' in rapporto al quadro probatorio complessivo (non in senso assoluto).
  • Accessi abusivi a banche dati e la rivelazione di notizie riservate possono integrare reati autonomi (e concorrere a corruzione) e, se svolti nell'ambito di un patto corruttivo, rendono applicabili le regole sul concorso formale; il divieto di bis in idem non elimina automaticamente la possibilità di pluralità di contestazioni se l'oggetto non coincide perfettamente.
  • Le questioni procedurali (es.: diritto di replica o diritto di difesa) vanno eccepite tempestivamente: nomina di difensore sostituto e comportamento in udienza possono incidere sulla rilevabilità della nullità.
  • Nelle determinazioni della pena e degli aumenti per continuazione il giudice deve motivare in modo specifico e proporzionato: aumenti significativi richiedono argomentazioni puntuali per evitare annullamenti per carenza motivazionale.
  • In appelli o ricorsi per cassazione, i temi di fatto e le valutazioni probatorie sono sindacabili solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale: censure meramente alternative o richieste di diversa valutazione delle prove sono inammissibili.

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