Cassazione Civile, Ordinanza n. 24529/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Una socia di un'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato davanti al Tribunale una delibera dell'assemblea straordinaria dell'associazione, deducendo violazioni statutarie e falsità del verbale. La controparte ha eccepito che, in base a una clausola compromissoria contenuta nello statuto, la controversia dovesse essere devoluta a un collegio arbitrale. Il Tribunale ha accolto l'eccezione e ha dichiarato improponibile la domanda, qualificando la clausola come arbitrato irrituale. Contro tale decisione la socia ha proposto regolamento di competenza, deducendo: 1) errata interpretazione della clausola compromissoria, che a suo dire prevedeva arbitrato rituale e non irrituale, con violazione degli artt. 808, 808-ter e 808-quater c.p.c. e delle regole ermeneutiche contrattuali; 2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 806, comma 1, c.p.c., sostenendo che la lite aveva ad oggetto diritti indisponibili e non poteva essere devoluta ad arbitri, oltre a lamentare l'illiceità del verbale impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale aveva deciso sull'operatività di una clausola compromissoria riferita a un arbitrato irrituale; in tale ipotesi, secondo l'art. 819-ter c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità, non è esperibile il regolamento di competenza, perché l'arbitrato irrituale resta estraneo al sistema giurisdizionale e la relativa eccezione è di merito, non di competenza. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di riqualificare il regolamento in ricorso ordinario per cassazione, poiché l'impugnazione era diretta contro una sentenza di primo grado, appellabile e non ricorribile per cassazione, difettando il presupposto del ricorso per saltum. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato invece dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la devoluzione ad arbitri è preclusa quando la controversia abbia ad oggetto diritti indisponibili; la censura è stata prospettata ma non ha inciso sull'esito processuale per l'inammissibilità del mezzo
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione della clausola compromissoria
l'arbitrato irrituale è sottratto alle norme del titolo VIII del libro IV c.p.c., compreso l'art. 819-ter
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sull'arbitrato rituale per contestare la qualificazione della clausola
richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura sulla qualificazione dell'arbitrato
la sentenza che afferma o nega la competenza del giudice in relazione a una convenzione d'arbitrato è impugnabile con gli strumenti previsti per le questioni di competenza solo quando si tratti di arbitrato rituale; non vale per l'arbitrato irrituale
richiamato dalla ricorrente nel quadro della tesi sull'arbitrato rituale
richiamati come criteri ermeneutici per sostenere la diversa interpretazione della clausola compromissoria
richiamato come norma di impugnazione delle decisioni sulla competenza in relazione all'arbitrato rituale
richiamato come norma di impugnazione delle decisioni sulla competenza in relazione all'arbitrato rituale
la conversione in ricorso per cassazione sarebbe possibile solo in presenza dell'accordo delle parti e nei limiti dell'impugnazione per saltum, qui inesistente
richiamato per escluderne l'applicazione nel processo civile, dove non opera il principio conservativo della qualificazione dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto l'ulteriore contributo unificato per i procedimenti soggetti alla disciplina richiamata
Massime di principio
- Nel sistema processuale civile, la decisione del giudice ordinario che affermi o neghi la propria competenza in presenza di una convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza solo se la clausola devolve la lite ad arbitrato rituale; per l'arbitrato irrituale il rimedio non è il regolamento di competenza, perché la relativa eccezione ha natura di merito.
- L'arbitrato irrituale, essendo fondato sulla volontà negoziale delle parti e restando fuori dal circuito giurisdizionale, non è soggetto alle norme processuali dettate per l'arbitrato rituale, incluso l'art. 819-ter c.p.c.
- La riqualificazione di un'impugnazione è possibile solo se l'atto originariamente proposto possiede tutti i requisiti richiesti per il diverso mezzo processuale; non è quindi consentito convertire un regolamento di competenza in ricorso ordinario per cassazione quando la decisione impugnata è una sentenza di primo grado appellabile e non ricorribile per cassazione.
- Nel processo civile non opera un principio generale di conservazione dell'impugnazione analogo a quello previsto in sede penale dall'art. 568, comma 5, c.p.p., sicché l'erronea qualificazione del mezzo può determinare l'inammissibilità senza possibilità di trasmissione o conversione automatica.
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