Cassazione Civile, Ordinanza n. 01640/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di PVC relativo all'anno d'imposta 2013, l'Ufficio recuperava a tassazione redditi non dichiarati e costi ritenuti non deducibili. La società aveva presentato ravvedimento operoso per un errore nella dichiarazione, avendo registrato nel 2013 note di credito per oltre 1,3 milioni di euro che, secondo la sua prospettazione, erano invece di competenza del 2012; tuttavia l'Agenzia, ritenendo il ravvedimento solo parzialmente perfezionato e contestando la deducibilità delle variazioni in diminuzione, emetteva avviso di accertamento recuperando l'importo a tassazione. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, mentre la CTR riformava la decisione ritenendo che le operazioni sottostanti alle note di credito fossero inesistenti, in quanto le società fornitrici apparivano "cartiere" prive di struttura aziendale, senza magazzino, con sede presso lo studio del professionista che trasmetteva le dichiarazioni, e che la contribuente non avesse assolto l'onere di provare l'effettività delle operazioni. In Cassazione la società proponeva otto motivi: nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e omessa pronuncia sulla corretta imputazione temporale; contraddittorietà della motivazione; violazione degli artt. 53 Cost., 83 e 109 TUIR; omesso esame di fatto decisivo; ulteriore omessa pronuncia; difetto di intelligibilità della motivazione sul periodo di imputazione; infine questione di legittimità costituzionale in tema di giurisdizione tributaria, assumendo la natura "penale" delle sanzioni tributarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso e ha confermato la sentenza della CTR. Ha affermato che la decisione d'appello non era viziata da motivazione apparente né da omessa pronuncia, perché aveva deciso su un presupposto della pretesa erariale espressamente contestato in giudizio, cioè l'inesistenza delle operazioni documentate dalle note di credito, questione assorbente rispetto alla diversa prospettazione della corretta imputazione temporale. Ha inoltre rilevato che, una volta qualificati i costi come relativi a operazioni inesistenti, non era necessaria un'ulteriore specificazione sull'anno di registrazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato per difetto di specifica indicazione del fatto storico omesso. L'ottavo motivo è stato respinto perché la dedotta natura euro-penale delle sanzioni tributarie non incide sulla giurisdizione del giudice tributario, ma solo sulle garanzie procedimentali del contribuente, garanzie che la Corte ha ritenuto già previste dall'ordinamento interno. Ricorso rigettato con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi; nel caso concreto non vi era motivazione apparente.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide su un presupposto della pretesa già devoluto al suo esame; la statuizione sull'inesistenza delle operazioni rendeva assorbita la diversa questione dell'imputazione temporale.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità della decisione, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato in relazione alla determinazione del reddito e alla deduzione dei costi; la Corte non ha accolto la tesi della contribuente.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato per sostenere la corretta imputazione e deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto assorbente l'accertamento di inesistenza delle operazioni.
Le censure proposte venivano sussunte in diversi vizi di legittimità, ma erano tutte dirette contro la medesima ratio decidendi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito affronta e risolve un presupposto decisivo della pretesa fiscale espressamente devoluto al giudizio, non sussiste omessa pronuncia solo perché il giudice non esamini anche la diversa impostazione difensiva della parte, se questa risulta assorbita dalla ratio decidendi adottata.
- La qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti rende superflua ogni ulteriore verifica sulla corretta imputazione temporale dei relativi componenti reddituali, poiché viene meno il presupposto stesso della deduzione o della variazione contabile invocata.
- In tema di accertamento tributario, quando l'Ufficio allega un quadro indiziario grave e concordante circa l'inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni e la riferibilità delle registrazioni contabili.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico trascurato dal giudice, ma si limita a riproporre complessivamente le proprie allegazioni difensive.
- La deduzione della natura 'penale' delle sanzioni amministrative tributarie non comporta il radicamento della controversia davanti al giudice ordinario, ma incide soltanto sull'applicazione delle garanzie procedimentali e sostanziali riconducibili al diritto europeo, se e nei limiti in cui siano già compatibili con l'ordinamento interno.
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