Sentenza del 25/03/2015 n. 5965 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, riguardante Irpef, Irap, Iva e contributi previdenziali, contestando sia l'erroneità dei rilievi e dei calcoli sulla ripartizione dei costi comuni e sui compensi non contabilizzati, sia il difetto di motivazione dell'atto per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione. In Cassazione ha denunciato, da un lato, l'omessa motivazione della sentenza d'appello e, dall'altro, la violazione delle norme sull'obbligo di allegazione o riproduzione del contenuto essenziale del processo verbale nell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Il primo non conteneva il necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. per individuare in modo chiaro il fatto controverso e decisivo e le ragioni dell'insufficienza motivazionale. Il secondo quesito di diritto era generico, astratto e privo di autosufficienza, non indicando chiaramente la regola applicata dal giudice di merito, quella alternativa ritenuta corretta, né trascrivendo o rendendo prontamente reperibili i passaggi dell'avviso e del processo verbale necessari per verificare la censura. La Corte ha inoltre rilevato che il processo verbale era stato consegnato al contribuente e che il suo contenuto essenziale era stato riprodotto nell'avviso. Il ricorso è stato quindi respinto e Z.G. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
I motivi riconducibili agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. devono essere corredati da appositi quesiti; quelli riconducibili al n. 5 devono contenere un momento di sintesi.
Per le sentenze soggette alla disciplina transitoria applicabile, la mancata formulazione di quesiti di diritto o di un momento di sintesi autonomo e specifico comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La censura sulla motivazione deve individuare con precisione il fatto controverso e decisivo, spiegando sinteticamente perché la motivazione della sentenza sia inidonea a giustificare la decisione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emissione.
L'avviso di accertamento deve essere motivato e, quando richiama un atto precedente non conosciuto dal contribuente, deve allegarlo o riprodurne il contenuto essenziale, così da consentire una piena difesa.
D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, art. 56
Gli avvisi relativi all'imposta sul valore aggiunto devono essere motivati e, nei casi previsti, devono riportare o allegare il contenuto essenziale degli atti richiamati.
Il requisito della motivazione è soddisfatto quando il contribuente conosce l'atto richiamato oppure quando l'avviso ne riproduce gli elementi essenziali necessari per comprendere la pretesa fiscale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, nonché la motivazione.
L'avviso deve permettere al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di contestarle efficacemente; non è necessariamente illegittimo se il processo verbale è già stato consegnato o se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso.
Art. 58, comma 5, legge 18 giugno 2009, n. 69
Disciplina transitoria relativa all'applicazione dell'art. 366-bis c.p.c.
La sentenza, pubblicata nel periodo transitorio indicato dalla norma, è stata sottoposta al regime dell'art. 366-bis c.p.c., anche se tale disposizione è stata successivamente abrogata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile ratione temporis; censure generiche o meramente assertive sono dichiarate inammissibili senza esame del merito.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre indicare autonomamente e in modo sintetico il fatto controverso e decisivo, spiegando perché la motivazione sia insufficiente o contraddittoria.
- Quando si denuncia la violazione di legge, il quesito deve confrontare la regola applicata dal giudice con quella ritenuta corretta e deve essere collegato concretamente ai fatti della controversia.
- La contestazione della motivazione di un avviso di accertamento richiede di indicare precisamente quali elementi manchino e di riportare o rendere reperibili i passaggi dell'avviso e degli atti richiamati; non basta affermare genericamente che vi sia stata una modifica o una carenza motivazionale.
- L'omessa allegazione del processo verbale non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento se il verbale è stato già consegnato o conosciuto dal contribuente e l'avviso riproduce il contenuto essenziale necessario alla difesa.
- Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: la Corte non ricostruisce autonomamente la censura né integra motivi incompleti, e la parte soccombente può essere condannata alle spese.
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