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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37154/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PM ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto da parte del Gip della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Giardino, indagato come assistente di Polizia Municipale e ritenuto esecutore materiale di una truffa aggravata ai danni del Comune (e di violazioni connesse ex art. 110 e art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001), per aver attestato falsamente la presenza in servizio di un coindagato mediante timbratura del badge nonostante assenze. Il PM ha denunciato carenze, illogicità di motivazione e violazioni normative chiedendo l'annullamento dell'ordinanza

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del PM inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto che gli argomenti dell'impugnante fossero formulati in modo generico, consistendo in critiche di fatto e in rimostranze non supportate da precise indicazioni di omissioni o illogicità argomentative. Il giudice di merito aveva correttamente valutato l'assenza delle esigenze cautelari, evidenziando il carattere circoscritto della condotta (esauritasi in un solo giorno), l'assenza di elementi idonei a comprovare il pericolo di reiterazione e l'irrilevanza del modesto danno patrimoniale quantificato (euro 9,84). Pertanto il provvedimento impugnato è stato sostanzialmente confermato tramite dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma richiamata quale criterio di investitura del Tribunale del riesame da parte dell'atto di appello del PM; usata per contestualizzare il percorso impugnatorio

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato rispetto al requisito dell'attualità del pericolo: la Corte sottolinea che il giudice della cautela deve compiere una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tenendo conto modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; l'assenza di elementi concreti di reiterazione giustifica la mancata applicazione della misura

  • art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001

    Norma relativa alle responsabilità del personale della pubblica amministrazione; la sua menzione concerne l'inquadramento del fatto (illecito nella pubblica funzione), ma il giudice ha ritenuto tale rilievo non sufficiente a dimostrare esigenze cautelari

  • art. 640 c.p.

    Norma sul delitto di truffa in relazione alla fattispecie contestata; la Corte osserva che, pur sussistendo rilievo penale, la gravità indiziaria e le conseguenze del reato non coincidono automaticamente con l'esistenza delle esigenze cautelari

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato tra le norme indicate dall'impugnante (probabile riferimento a regole processuali), ma la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sull'ordinanza impugnata

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma che disciplina la requisitoria scritta in forma telematica usata dal Sostituto Procuratore generale per la requisitoria; citata per rappresentare le modalità processuali seguite davanti alla Corte

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015 (Falbo)

    Principio richiamato sull'inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi sono generici e non indicano specifiche carenze argomentative o illogicità in grado di incidere sulle conclusioni probatorie

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242

    Richiamata per il principio secondo cui l'accertamento dell'attualità del pericolo ex art. 274 richiede una valutazione prognostica dettagliata circa la possibilità di reiterazione, integrando modalità, personalità e contesto

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico: è necessario indicare specifiche omissioni argomentative o illogicità tali da incidere sulla decisione di merito
  • La gravità indiziaria del reato e la quantificazione del danno non coincidono automaticamente con l'esistenza delle esigenze cautelari: il giudice deve valutare anche la durata, la circostanza concreta del fatto e la possibilità di reiterazione
  • Per motivare l'applicazione di misure cautelari per il pericolo di reiterazione occorrono elementi concreti e attuali (modalità della condotta, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale), non deduzioni generiche sulle conseguenze del reato
  • Danni patrimoniali esigui o circoscritti nella loro entità possono essere ritenuti ininfluenti ai fini cautelari quando non emergano altri elementi ostativi (es. elevata probabilità di reiterazione)
  • Nelle impugnazioni è strategicamente indispensabile distinguere e comprovare separatamente: (a) la gravità indiziaria, e (b) le esigenze cautelari; criticare solo la prima senza indicare prove di pericolo concreto di reiterazione è insufficiente

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