Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca emesso dalla Corte d'Appello di Torino che aveva ritenuto la ricorrente socialmente pericolosa e disposto misure patrimoniali per sperequazione tra beni acquistati e redditi dichiarati, nonché per provenienza illecita di alcune provviste. La ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti per la confisca, la legittimità degli acquisti immobiliari (San Giacomo Vercellese, Carmagnola, Vinovo, Sommariva del Bosco, autorimessa), l'esistenza di redditi sufficienti e tracciabili, l'utilizzo lecito delle somme per acquisti e finanziamenti (inclusi mutui e iscrizione ipotecaria) e deduceva che la documentazione bancaria e reddituale comprovava la liceità delle acquisizioni; chiedeva quindi l'annullamento del decreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Torino. I giudici hanno ritenuto la motivazione del decreto impugnato congrua e sufficiente: la Corte territoriale aveva analiticamente richiamato sentenze, atti e intercettazioni che documentavano una dedizione abituale a frodi e reati patrimoniali a partire dal 2005 e ha accertato la correlazione temporale tra lo stato di pericolosità e gli acquisti patrimoniali, nonché la sperequazione tra redditi dichiarati e componenti di patrimonio. Sono state rigettate le censure difensive, considerandole tentativi di fornire una lettura alternativa dei fatti non sufficiente a configurare violazione di legge. Il ricorso è stato inoltre condannato alle spese processuali e la ricorrente è stata sanzionata con 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 159/2011 (Codice antimafia) art. 10, comma 2
Limita l'ambito del ricorso per Cassazione nel procedimento di prevenzione: il gravame è ammesso solo per violazione di legge, riducendo il sindacato sulla motivazione a vizi di diritto (motoria inesistente o apparente).
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 4, comma 2
Richiamata per il principio storico che il ricorso in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, conforme alla norma ora riprodotta nel D.lgs. 159/2011.
Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Limita i motivi proponibili in Cassazione: non sono deducibili censure puramente in fatto o di valutazione probatoria (lett. e), mentre è consentita la denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c).
D.lgs. 159/2011 art. 1, lett. b)
"coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"
Il giudice di legittimità conferma la possibilità di applicare misure di prevenzione patrimoniali a soggetti inquadrabili nella lettera b), ritenuta compatibile con la Costituzione nei limiti interpretativi indicati dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale; è necessario un accertamento motivato della dedizione abituale e della correlazione temporale fra pericolosità e acquisizione dei beni.
D.lgs. 159/2011 art. 7
Impone l'obbligo di provvedere con decreto motivato per le misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato soddisfi i requisiti di coerenza, completezza e logicità richiesti.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (richiami: sentenza "de Tommaso", S.U. n.3513/2022 "Fiorentino")
Fornisce i criteri interpretativi che hanno reso costituzionalmente applicabile la lettera b) dell'art. 1 del D.lgs. 159/2011, permettendo una delimitazione sufficientemente precisa della fattispecie e di valutare la legittimità delle misure patrimoniali.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è consentito un libero riesame in fatto delle valutazioni probatorie del giudice di merito.
- Per disporre la confisca patrimoniale occorre una motivazione che dimostri il nesso temporale e logico tra la pericolosità sociale del soggetto (in particolare la dedizione abituale a proventi illeciti) e l'acquisizione dei beni, nonché una sproporzione tra redditi ufficiali e patrimonio.
- La lettera b) dell'art. 1 del D.lgs. 159/2011, se interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale, può costituire base legittima per misure di prevenzione patrimoniali quando siano forniti elementi concreti e documentati di attività fraudolente e uso sistematico di proventi illeciti.
- La produzione di dichiarazioni reddituali successive ai sequestri o spiegazioni alternative circa la provenienza dei beni deve essere comprovata con prove solide e coerenti (movimentazioni bancarie, fatture, documenti di pagamento tracciabili); mere affermazioni o ricostruzioni alternative non supportate da elementi probatori non bastano a ribaltare la valutazione del giudice di merito.
- Nel contestare una misura patrimoniale è essenziale dimostrare, con documentazione probatoria rigorosa, la lecita provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti e la correttezza delle operazioni (es. atti di provenienza, contratti, accertamenti bancari), nonché evidenziare eventuali vizi di diritto nella motivazione del provvedimento impugnato.
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