Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Firenze, della loro responsabilità penale ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 per essere state sorprese nel Comune di Arezzo nonostante il foglio di via. Il motivo centrale del ricorso per cassazione era che i provvedimenti di foglio di via non riportavano la duplice intimazione prevista (la prescrizione di fare rientro nel luogo di residenza e l'intimazione di non ritornare nel Comune di allontanamento), né indicavano esattamente il Comune di residenza, sicché il foglio di via sarebbe stato difforme dal modello legale e non idoneo a costituire presupposto della responsabilità penale contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'ordine di allontanamento con foglio di via obbligatorio richiede la doppia intimazione (fare rientro nel luogo di residenza e divieto di ritorno nel Comune), e l'assenza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento e l'esclusione della fattispecie penale di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Poiché i provvedimenti del Questore omettevano l'intimazione di fare rientro e l'esatta indicazione della residenza, la sentenza è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
La Corte interpreta la norma in combinato disposto col necessario contenuto formale del foglio di via: l'ordine deve contenere la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune. Se manca una prescrizione, il provvedimento è illecito e non integra la fattispecie penale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. dalla legge n. 176 del 2020
Norma richiamata per motivare lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; non incide sul merito sostanziale della questione relativa al foglio di via.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio deve contenere espressamente entrambe le intimazioni: l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune indicato; la mancanza di una prescrizione rende il provvedimento illegittimo.
- Il giudice penale può disapplicare provvedimenti amministrativi (es. foglio di via) difformi dal modello legale e, se il provvedimento è essenziale per integrare la fattispecie penale, ciò comporta l'esclusione del reato e l'annullamento della condanna per insussistenza del fatto.
- In casi simili la difesa deve contestare la validità formale del foglio di via (presenza/assenza delle intimazioni, identificazione della residenza) per ottenere l'esclusione della rilevanza penale; anche il pubblico ministero può invocare l'annullamento se ravvisa l'illegittimità del provvedimento.
- Le forze e autorità di polizia/amministrative devono motivare e indicare con precisione gli elementi essenziali nel provvedimento (comune di residenza, durate, doppia intimazione) per evitare che la misura sia dichiarata invalida in sede penale.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo profilo: la carenza di una delle prescrizioni esclude la conformità al tipo legale e giustifica l'annullamento senza rinvio quando il fatto penale non può sussistere in mancanza del corretto presupposto amministrativo.
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