Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata per ottenere la concessione dell'indulto relativo a pene concorrenti per reati commessi entro il 2 maggio 2006. La Corte di appello aveva ritenuto che l'indulto, precedentemente applicato, fosse stato revocato con provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, a causa della commissione di un delitto non colposo sanzionato con pena detentiva non infrabiennale in un periodo temporalmente rilevante (quinquennio successivo al 1° agosto 2006). Il ricorrente deduceva novità probatorie: copia integrale di una sentenza della Corte d'appello di Salerno (13/04/2018, irrevocabile 26/09/2018) che a suo avviso dimostrerebbe l'errore della revoca perché il delitto successivo (associazione per delinquere) sarebbe stato consumato oltre il periodo di rilevanza; ed il parere favorevole della Procura generale sulla nuova istanza di indulto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non siano stati indicati elementi nuovi, sopravvenuti alla decisione che ha revocato l'indulto, né elementi pregressi non considerati dal giudice che hanno reso possibile la revisione del giudicato esecutivo. In particolare, la data di commissione del delitto successivo era già implicita nella decisione di revoca e poteva essere contestata solo mediante i rimedi impugnatori esperibili allora. La modificazione del parere del Pubblico ministero non incide sul giudicato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Indica la competenza del giudice dell'esecuzione in sede di opposizione; principio richiamato per inquadrare la decisione impugnata.
art. 672 cod. proc. pen.
Disciplina dell'opposizione agli atti dell'esecuzione; usata per confermare la modalità procedurale con cui è stata decisa l'istanza d'indulto in sede esecutiva.
art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241
Prevede la revoca dell'indulto in caso di commissione di delitto non colposo con pena detentiva non infrabiennale entro il quinquennio successivo al 1° agosto 2006; la Corte ha ritenuto che la revoca, divenuta definitiva, impedisse una nuova concessione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla responsabilità per impugnazioni manifestamente infondate o irrituali; utilizzata per giustificare la condanna a una somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La revisione di un provvedimento che ha già formato giudicato esecutivo è ammessa solo se emergono elementi nuovi sopravvenuti alla decisione o elementi preesistenti non considerati dal giudice; la mera rielaborazione di documenti già esaminati non è sufficiente.
- La data di commissione di un reato che ha determinato la revoca di un beneficio è un elemento essenziale che il giudice dell'esecuzione deve valutare e la cui valutazione può essere contestata solo con i rimedi impugnatori esperibili all'epoca; se non si è impugnata tempestivamente la decisione di revoca, si forma il giudicato esecutivo.
- Un parere successivamente favorevole del Pubblico ministero non annulla il giudicato e non è idoneo, da solo, a determinare la revisione di una decisione già divenuta definitiva.
- Chi chiede la riapertura di una decisione esecutiva deve dimostrare chiaramente che i nuovi elementi sono sopravvenuti dopo la decisione o che erano preesistenti ma non sono mai stati considerati, e che sono effettivamente idonei a incidere sulla decisione.
- Impugnazioni considerate irrituali o manifestamente infondate possono comportare condanne a spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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