Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione di un decreto di prevenzione patrimoniale (confisca/sequestro) relativo a beni riconducibili al nucleo familiare Russello. I ricorrenti contestavano: la mancanza del requisito di "pericolosità sociale" del de cuius (Calogero Russello); errori nella valutazione della sproporzione redditi/investimenti (uso meccanicistico di dati ISTAT e mancata considerazione delle consulenze tecniche); vizio di motivazione sul collegamento familiare e imprenditoriale con soggetti mafiosi; illegittimità della confisca di beni intestati a eredi o non precedentemente sottoposti a sequestro; nullità per mutamento del collegio; e mancata considerazione di elementi che giustificavano la restituzione di specifici beni/compendi aziendali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella maggior parte dei profili perché prospettavano, in sostanza, una diversa valutazione del materiale probatorio (vizio di merito) e non violazioni di legge. È stato ribadito che: il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione patrimoniale è ammesso solo per violazione di legge (art. 10 e 27 D.Lvo 159/2011); la pericolosità sociale e la sua "misura temporale" possono giustificare l'ablazione dei beni acquisiti nel periodo di pericolosità o, se pericolosità qualificata estesa, dell'intero patrimonio; l'uso degli indici ISTAT è ammissibile come elemento indiziario ma va letto criticamente insieme ad altre risultanze; è legittima la confisca anche di beni non previamente sottoposti a sequestro con atto autonomo e la confisca può essere disposta nei confronti degli eredi quando la pericolosità del de cuius sia accertata in via incidentale dopo la morte; il mutamento del collegio non determina automaticamente nullità se alle parti è stata data la possibilità di riformulare le conclusioni. In definitiva la decisione di merito (conferma della confisca/ misura di prevenzione) è stata sostanzialmente confermata e i ricorsi respinti/inammissibili.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
Limite della cassazione per i provvedimenti di prevenzione: impugnazioni ammesse solo per violazione di legge; l'art. 27 richiama l'art.10 estendendo il regime di legittimità alle misure patrimoniali
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Consente l'esercizio dell'azione in rem nei confronti degli eredi quando il proposto è deceduto
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Riguarda il sequestro anticipatorio: la Corte ha ritenuto non decisivo il rilievo sulla mancanza di convalida postuma, ove essa fosse stata compiuta in via superflua
Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 159 (richiamato/art. 24)
Consente la richiesta di confisca anche in relazione a beni non previamente sottoposti a sequestro; sequestro e confisca possono essere adottati contestualmente
Codice di procedura penale
Principio di immutabilità del giudice in sede dibattimentale: la Corte chiarisce la portata ridotta di questa norma nel procedimento camerale di prevenzione, richiedendo identità del collegio solo rispetto alla ricezione delle conclusioni
Codice di procedura penale
"art. 606, comma 1, lett. e)"
Limita i motivi di ricorso in Cassazione per vizi di travisamento della prova: il vizio è rilevante in legittimità solo se il travisamento investe plurime circostanze decisive o determina una motivazione apparente/inesistente
Codice di procedura penale
Richiamato nella contestazione di duplicazione di procedimento: la Corte ha ritenuto infondato il rilievo, distinguendo il procedimento successivo a carico degli eredi dall'azione estinta per la morte del proposto
Codice penale
Norma sul reato di associazione mafiosa: citata nella ricostruzione del contesto fattuale e nella valutazione della qualificazione mafiosa dell'attività imprenditoriale
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. L. 12 luglio 1991, n. 203
Aggravante richiamata nelle imputazioni penali ma esclusa dalla Corte d'appello in sede penale; il processo penale ha avuto sviluppi distinti rispetto al procedimento di prevenzione
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso in Cassazione è limitato a questioni di diritto: le censure che mirano a rinnovare la valutazione del fatto o della prova sono inammissibili.
- La pericolosità sociale è anche criterio temporale: si possono confiscare i beni acquistati durante il periodo di pericolosità; se la pericolosità è qualificata e protratta, può riguardare l'intero percorso esistenziale del soggetto.
- Gli indici statistici (es. ISTAT) sono utilizzabili come elementi indiziari per valutare le spese familiari e la sproporzione redditi/investimenti, ma devono essere letti criticamente e integrati con altre risultanze probatorie o consulenze tecniche.
- La confisca patrimoniale può essere disposta anche su beni non già oggetto di un precedente sequestro autonomo: sequestro e confisca possono essere adottati contestualmente con unico provvedimento.
- La confisca può essere rivolta agli eredi se la pericolosità del de cuius è accertata anche dopo la morte mediante valutazione incidentale; agli eredi spettano gli strumenti di difesa per contestare tale accertamento.
- Il mutamento del collegio giudicante non comporta automaticamente la nullità del procedimento di prevenzione: è rilevante solo se le parti non hanno potuto riformulare le conclusioni dinanzi al collegio decidente.
- Per superare il requisito della sproporzione occorre la prova diretta della lecita provenienza dei beni: la mera indicazione di un mutuo o di situazioni formali non è di per sé sufficiente.
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