Cassazione Civile, Ordinanza n. 33008/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento. La società di riscossione aveva chiesto l'ammissione, in via privilegiata e non chirografaria, degli interessi di mora maturati su crediti di imposta già ammessi al privilegio. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo la domanda insufficiente e generica: secondo il giudice di merito, per ottenere l'estensione del privilegio agli interessi occorreva una domanda specifica che consentisse di individuare con precisione il periodo rilevante ex art. 2749 c.c., il tasso applicabile, le modalità di calcolo e la data di decorrenza degli interessi; la mera allegazione di tabelle riepilogative non sarebbe bastata, e la carenza di allegazione non poteva essere colmata dal potere officioso del collegio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 93 l.fall., in combinato con l'art. 2749 c.c., l'art. 54, comma 3, l.fall. e l'art. 30 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la domanda e i documenti allegati contenevano già tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi; ha inoltre censurato l'affermazione del tribunale secondo cui fosse necessaria l'indicazione del tasso annuale applicabile e dei criteri di calcolo, osservando che tali profili attengono all'ammontare del credito e non alla sua natura privilegiata. I motivi terzo e quarto riguardavano le spese di lite, ma sono stati poi assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente fondati. Ha affermato che l'oggetto della domanda di insinuazione al passivo si individua anche alla luce dei documenti allegati, e che, nel caso concreto, la documentazione prodotta consentiva la determinazione degli interessi richiesti; ha inoltre ritenuto errato il presupposto giuridico del tribunale circa l'inestensibilità del privilegio agli interessi successivi al biennio di cui all'art. 2749 c.c., richiamando il combinato disposto dell'art. 54, comma 3, l.fall. e dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha osservato, infine, che l'ammissione dell'intero ammontare degli interessi al chirografo rendeva illogico negare il privilegio per asserita carenza di allegazione dei criteri di calcolo. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Norma processuale sull'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito si colloca la controversia.
comma 2, nn. 3 e 4; comma 3; comma 4
La domanda di insinuazione va valutata anche alla luce dei documenti allegati; la genericità è configurabile solo se manchino elementi essenziali della pretesa, ma non quando il credito e il suo titolo siano comunque individuabili e determinabili.
Disciplina l'estensione del privilegio agli interessi; nel sistema richiamato, il privilegio si estende agli interessi dovuti nei limiti di legge e sino alla data rilevante per la procedura esecutiva o concorsuale.
In materia fallimentare, estende la disciplina dell'art. 2749 c.c. ai crediti privilegiati, equiparando la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento per il decorso degli interessi.
Per i crediti iscritti a ruolo, gli interessi di mora decorrono dalla notifica della cartella fino al pagamento; il tasso è determinato annualmente con decreto ministeriale.
La Corte respinge l'eccezione di inammissibilità per difetto di specialità della procura, applicando il principio consolidato sulla procura su foglio separato congiunto materialmente al ricorso.
Richiamato quale criterio ermeneutico di conservazione dell'atto: nei casi dubbi la procura va interpretata in modo da produrre effetti.
Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per sostenere l'interpretazione conservativa della procura.
Le nozioni di presupposti di fatto e ragioni giuridiche sono poste in parallelo alla succinta esposizione richiesta per la domanda di insinuazione; non occorre indicare puntualmente tutti i saggi di interesse se la base giuridica è chiaramente esposta.
Richiamato solo nei motivi assorbiti relativi alle spese.
Richiamati solo nei motivi assorbiti relativi alla regolazione delle spese.
art. 60, commi 3 e 5, r.d.l. n. 1578/1933
Richiamato solo nel motivo assorbito concernente la liquidazione delle spese in controversia seriale.
Massime di principio
- Nella domanda di insinuazione al passivo, l'oggetto della pretesa si individua considerando congiuntamente il contenuto del ricorso e i documenti allegati; la domanda non è generica se dagli allegati emergono gli elementi necessari per la determinazione del credito.
- Per ottenere l'estensione del privilegio agli interessi non è necessario, in linea generale, indicare analiticamente tutti i saggi di interesse succedutisi nel tempo, quando la base giuridica del credito e i dati documentali consentano una mera operazione matematica di quantificazione.
- Il difetto di specificazione può integrare una causa di inammissibilità solo se impedisce davvero l'identificazione del credito o del titolo, non quando l'importo sia comunque determinabile e, soprattutto, sia già stato riconosciuto almeno al chirografo.
- In materia fallimentare, l'estensione del privilegio agli interessi va letta in coordinamento con la disciplina speciale dei crediti iscritti a ruolo: il privilegio può coprire anche interessi maturati oltre il biennio di cui all'art. 2749 c.c., nei limiti e secondo il regime previsto dalla normativa speciale richiamata.
- La procura al ricorso per cassazione apposta su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso deve, salvo evidente segno contrario, ritenersi valida e riferita al giudizio di legittimità.
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