Cassazione Penale, Sentenza n. 27946/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel corso di un'assemblea di soci di una società per azioni, l'imputato aveva affermato che un socio-professionista, incaricato di aggiornare lo statuto societario, si trovava in conflitto di interessi perché avrebbe promosso una modifica della durata della società da determinata a indeterminata, con effetto di consentire il recesso ad nutum e con pregiudizio per la società. Il giudice predibattimentale del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p., aveva dichiarato non luogo a procedere per il reato di diffamazione, ritenendo il fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre profili: 1) tardività della querela e omessa rilevazione di tale causa di improcedibilità da parte del giudice predibattimentale, sostenendo che la persona offesa conoscesse già i fatti e che il termine decorresse da precedenti comunicazioni; 2) insussistenza del contenuto diffamatorio, poiché le frasi avrebbero descritto un dato tecnico-oggettivo, veritiero e privo di offensività; 3) scriminante del diritto di critica ex art. 51 c.p., trattandosi di espressioni pronunciate nel contesto della dialettica assembleare, con forma continente e pertinenza all'interesse societario. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla scriminante dell'art. 51 c.p. e il rigetto nel resto; la parte civile ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo sulla tardività della querela, escludendo che la questione potesse essere proposta per la prima volta in cassazione e osservando, in ogni caso, che la persona offesa aveva acquisito piena conoscenza del fatto-reato solo con i verbali assembleari non omissati. Ha respinto il secondo motivo, affermando che le espressioni attribuivano al destinatario un comportamento in conflitto di interessi e lesivo della reputazione, dunque integravano diffamazione. Ha invece accolto il terzo motivo, riconoscendo che le frasi erano state pronunciate nell'ambito di una dialettica assembleare e rientravano nei limiti del diritto di critica: esisteva una base fattuale, la comunicazione era pertinente all'interesse societario e non trasmodava in gratuita aggressione personale. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.
il giudice predibattimentale deve verificare le condizioni di procedibilità e può pronunciare non luogo a procedere; tuttavia la deduzione della tardività della querela in cassazione è preclusa se implica accertamenti di fatto non devoluti tempestivamente al giudice di merito
per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
era stata applicata dal giudice di merito per dichiarare non luogo a procedere, ma la Corte non conferma tale base, poiché annulla senza rinvio per scriminante
violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale (art. 595 cod. pen.)
la diffamazione richiede un'offesa alla reputazione comunicata a più persone; la verità del fatto non esclude automaticamente la tipicità se manca la continenza o la pertinenza, e la falsità non basta di per sé senza portata offensiva
scriminante di cui all’art. 51 cod. pen.
il diritto di critica, quale esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero, opera come causa di giustificazione quando il fatto di base sia vero o ragionevolmente ritenuto tale, la critica sia pertinente a un interesse socialmente rilevante e l'espressione resti continente, senza aggressioni gratuite
art. 21 Cost.
rinviene fondamento nell’art. 21 Cost.
il diritto di critica è ricondotto alla libertà di manifestazione del pensiero
art. 10 CEDU
e dall’art. 10 della Convenzione EDU
il diritto di critica riceve protezione convenzionale nell'ambito della libertà di espressione
ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ.
richiamato dalla difesa come contesto della modifica statutaria e del recesso, ma non decisivo ai fini della decisione penale
ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
consente la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari
Massime di principio
- La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando richiede accertamenti di fatto sulla data di conoscenza del fatto-reato da parte della persona offesa; se la questione non è stata tempestivamente devoluta al giudice di merito, resta preclusa.
- Ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, occorre la conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, sulla base di elementi seri e concreti; una mera deduzione o sospetto non basta.
- Nel delitto di diffamazione, l'attribuzione di un fatto vero può comunque essere offensiva se manca la continenza espressiva o la pertinenza all'interesse tutelato; viceversa, la falsità del fatto non basta da sola a integrare il reato se difetta una reale lesione della reputazione.
- La Corte di cassazione può valutare direttamente l'offensività delle espressioni contestate, poiché tale verifica incide sulla stessa materialità del fatto e sulla configurabilità del reato.
- Il diritto di critica scrimina le espressioni valutative quando esse si fondano su un nucleo fattuale vero o ragionevolmente ritenuto tale, sono pertinenti a un interesse socialmente rilevante e non trasmodano in aggressione personale gratuita.
- La critica è legittima anche fuori dal giornalismo e può operare in contesti di dialettica interna a organismi privati o societari, purché resti nel perimetro del confronto sull'oggetto della decisione e non si trasformi in un attacco ad hominem.
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