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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27647/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento di merito il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che la posizione dell'imputato, inizialmente contestata come concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, dovesse essere riqualificata in termini di ricettazione o riciclaggio, disponendo quindi la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. La vicenda fattuale riguardava il ritrovamento, in un'abitazione nella disponibilità di un coimputato, di un'ingente quantità di stupefacente; il coimputato era stato visto uscire dall'immobile e salire sull'auto in uso all'imputato, dove, in un doppio fondo schermato da meccanismo elettromagnetico, erano stati rinvenuti euro 12.010 in contanti. In interrogatorio l'imputato aveva ammesso di aver ricevuto 500 euro dal coimputato per trasportare la somma fino a Roma. Con il ricorso per cassazione si deduceva l'abnormità strutturale e funzionale del provvedimento: secondo la difesa si sarebbe trattato di fatto nuovo e non di fatto diverso, sicché il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato dal reato originariamente contestato anziché restituire gli atti al pubblico ministero. Si contestava inoltre la confisca della somma di denaro rinvenuta nel veicolo, assumendo che non potesse essere disposta in assenza di una pronuncia di merito sull'accusa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e, comunque, non abnorme. Ha affermato che, quando il giudice ritiene emersa una diversità del fatto rispetto a quello contestato, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., senza pronunciare assoluzione. Ha poi precisato che nel caso concreto non ricorreva un fatto nuovo, bensì un fatto diverso nei termini rilevanti per l'art. 516 c.p.p., con elementi materiali difformi rispetto alla contestazione originaria. Quanto alla confisca, la Corte ha osservato che essa era stata disposta nei confronti del coimputato e non del ricorrente; inoltre, l'imputato non aveva un interesse concreto e attuale a impugnare sul punto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come possibile qualificazione giuridica alternativa dei fatti in relazione alla somma di denaro e al contesto della condotta

  • art. 648-bis c.p.

    richiamato come possibile qualificazione giuridica alternativa dei fatti in relazione alla somma di denaro e al contesto della condotta

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    consente al giudice, quando accerta che il fatto è diverso da quello contestato, di disporre la restituzione/trasmissione degli atti al pubblico ministero

  • art. 568, comma 1, c.p.p.

    esprime il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, posto a base della declaratoria di inammissibilità

  • art. 518 c.p.p.

    evocato dalla difesa come disciplina del fatto nuovo, ma escluso dalla Corte nel caso concreto

  • art. 516 c.p.p.

    richiamato dalla Corte per definire il perimetro del fatto diverso e della modifica dell'imputazione

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    richiamato per affermare che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato in relazione alla confisca disposta nei confronti del coimputato

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato quale base normativa della confisca disposta in conseguenza della condanna del coimputato

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso

  • art. 240 c.p.

    evocato indirettamente dal ricorso nel tema della confisca, ma non è la base decisiva della motivazione

  • Corte cost. sent. n. 186 del 7 giugno 2000

    richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il giudice che, nel corso del giudizio, accerti che il fatto emerso sia diverso da quello contestato deve limitarsi a trasmettere gli atti al pubblico ministero, senza pronunciare sentenza assolutoria, perché la pronuncia sul diverso fatto potrebbe precludere ulteriori iniziative dell'accusa e confliggere con il divieto di doppio processo sul medesimo fatto.
  • La nozione di "fatto nuovo" va distinta da quella di "fatto diverso": il primo indica un accadimento ulteriore e autonomo, non rintracciabile nell'imputazione originaria; il secondo ricorre quando il fatto accertato presenti elementi materiali difformi tali da richiedere una modifica della contestazione o, in difetto, la restituzione degli atti.
  • La trasmissione degli atti per fatto diverso non è abnorme quando costituisce esercizio di un potere espressamente previsto dal codice di procedura penale e non determina una stasi del processo che possa essere superata solo mediante un atto nullo del pubblico ministero.
  • L'impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento; manca interesse quando la parte non può trarre alcun vantaggio immediato dalla decisione impugnata, come nel caso in cui la confisca non sia stata disposta nei suoi confronti.
  • Quando il ricorso si limita a contestare la qualificazione processuale del provvedimento ma non si confronta con la ricostruzione fattuale e con il fondamento normativo adottati dal giudice, la censura non è idonea a scalfire la ratio decidendi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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