Cassazione Penale, Sentenza n. 27654/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato ritenuto responsabile della detenzione di 97,5 grammi di hashish, contenente principio attivo pari a 33,5 grammi, qualificata dal giudice come detenzione destinata alla cessione a terzi e riqualificata ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In occasione dell'accertamento era stata sequestrata anche la somma di euro 7.640,00 rinvenuta nella sua disponibilità. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 262 c.p.p., lamentando che il giudice, accogliendo il patteggiamento, non avesse disposto il dissequestro e la restituzione del denaro. Secondo la difesa, trattandosi di contestazione per detenzione di stupefacente e non per cessione, non sarebbe stata applicabile la disciplina che consentirebbe la confisca o il mantenimento del vincolo sulla somma.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza relativa alla mancata pronuncia sul sequestro/restituzione della somma non rientra tra tali motivi. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorso non era autosufficiente, poiché non risultava allegata documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sequestro, la sua eventuale convalida, l'eventuale richiesta di restituzione e il relativo esito. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato come originaria imputazione per detenzione di sostanza stupefacente, poi riqualificata ai sensi del comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Usato per la riqualificazione del fatto in ragione delle modalità di presentazione, confezionamento e delle circostanze dell'azione, ritenendo la sostanza destinata alla cessione a terzi.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma invocata nel ricorso per dedurre la violazione di legge in relazione alla mancata statuizione sul denaro sequestrato.
Invocato dalla difesa come parametro per censurare la mancata decisione sul dissequestro/restituzione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Nel patteggiamento il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati; la mancata statuizione sul sequestro o sulla restituzione del bene non vi rientra.
Richiamato quale fonte della limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena.
art. 263, comma sesto, cod. proc. pen.
Indicato come rimedio da esperire davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere la restituzione del bene sequestrato quando il giudice della cognizione non si sia pronunciato.
art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che il ricorso per cassazione è ammissibile contro l'ordinanza che rigetta l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione.
Citate dalla difesa per escludere l'applicabilità della disciplina della confisca al denaro sequestrato.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di impugnazione tipizzato e ristretto: sono deducibili solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La mancata pronuncia del giudice di merito sul dissequestro o sulla restituzione di un bene sequestrato non è, di regola, censurabile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, dovendo la parte attivare il rimedio davanti al giudice dell'esecuzione.
- Quando si lamenta l'omessa statuizione su un sequestro, il ricorso deve essere autosufficiente e indicare/documentare l'esistenza del sequestro, la sua convalida, l'eventuale istanza di restituzione e il relativo esito; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- In presenza di sentenza di patteggiamento, le questioni relative al mantenimento, alla revoca o alla restituzione dei beni sequestrati si collocano, salvo i casi espressamente previsti, nel procedimento esecutivo e non nel perimetro del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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