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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27656/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per un fatto di omicidio stradale non aggravato, commesso in Sestu il 30 settembre 2023 con decesso l'1 ottobre 2023. Il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato la pena concordata di 1 anno e 6 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, disponendo anche la revoca della patente di guida. L'imputato ha ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione solo sulla sanzione amministrativa accessoria: ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 sull'art. 222, comma 2, C.d.S., sostenendo che, in assenza delle circostanze aggravanti privilegiate previste dagli artt. 589-bis, commi 2 e 3, c.p., il giudice può scegliere tra revoca e sospensione della patente, ma deve motivare la scelta del trattamento più grave. Nel caso concreto, secondo il ricorrente, la motivazione era solo generica, limitata al riferimento alla 'gravità del fatto'. La Procura generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla revoca della patente.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se proposto contro la statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria in una sentenza di patteggiamento, perché tali sanzioni hanno natura autonoma rispetto alla pena e non ricadono nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Nel merito ha accolto il motivo: in assenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis c.p., l'applicazione della revoca della patente in luogo della sospensione richiede una motivazione puntuale, ancorata ai parametri dell'art. 218, comma 2, C.d.S. La motivazione adottata, fondata sul solo richiamo alla gravità del fatto, è stata giudicata apparente. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla statuizione sulla revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non esclude il potere del giudice di applicare autonomamente le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

  • art. 606, comma 2, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è ammissibile per vizio di motivazione sulla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    I limiti ai motivi di ricorso contro il patteggiamento non operano con riguardo alla doglianza sulla sanzione amministrativa accessoria, che resta impugnabile secondo la disciplina generale.

  • art. 222, comma 2, C.d.S.

    "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida"

    Per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali la revoca della patente è la regola, ma dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale occorre distinguere i casi in cui il giudice può valutare anche la sospensione della patente.

  • art. 589-bis c.p.

    Nel caso concreto l'imputazione riguardava il reato non aggravato, quindi senza le circostanze privilegiate di cui ai commi 2 e 3.

  • art. 590-bis c.p.

    Richiamato come termine di raffronto nella disciplina della revoca/sospensione della patente per i reati stradali.

  • art. 218, comma 2, C.d.S.

    Costituisce il parametro di riferimento che il giudice deve considerare e motivare quando sceglie la revoca anziché la sospensione della patente nei casi in cui entrambe le misure siano astrattamente praticabili.

  • sentenza Corte cost. n. 88 del 19/2/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui non prevede, fuori dalle circostanze privilegiate, la possibilità di applicare in alternativa alla revoca la sospensione della patente.

  • Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022

    Quando si sceglie la revoca in luogo della sospensione deve essere data una motivazione puntuale e specifica.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008

    La motivazione apparente è inidonea perché non rende comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.

  • Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019

    Le sanzioni amministrative accessorie hanno natura peculiare e autonoma rispetto alla pena.

  • Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018

    Le sanzioni amministrative accessorie sono applicate dal giudice in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge non sono assorbite dall'accordo tra le parti e devono essere applicate dal giudice autonomamente.
  • La statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria è impugnabile per vizio di motivazione secondo le regole ordinarie del ricorso per cassazione, non essendo soggetta ai limiti speciali dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • In materia di omicidio stradale non aggravato, quando la legge consente la scelta tra revoca e sospensione della patente, la revoca non può essere disposta con motivazione generica o apodittica; occorre una motivazione puntuale che spieghi perché sia preferita la misura più grave.
  • Un mero richiamo alla gravità del fatto non basta, da solo, a sorreggere la revoca della patente quando il giudice avrebbe potuto applicare la sospensione.
  • La motivazione è apparente quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante nella scelta della sanzione accessoria.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniOmicidio stradaleFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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