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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27655/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La vicenda trae origine da un procedimento penale nel quale all'interessato erano stati contestati i reati di ricettazione e di violazione della disciplina antiriciclaggio in relazione all'asserito ricevimento e utilizzo di una carta prepagata intestata a terza persona, ritenuta provento di truffa. L'indagato era stato sottoposto agli arresti domiciliari per 125 giorni. In seguito, il Tribunale e la Corte d'appello di Lecce lo avevano assolto con formula perché il fatto non costituisce reato, decisione divenuta irrevocabile. Egli ha quindi chiesto la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ma la Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo ostativa la colpa grave, ravvisata nelle dichiarazioni mendaci rese dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia, con cui aveva negato l'utilizzo della carta pur essendone poi emersa l'effettiva utilizzazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della colpa grave, sostenendo che l'assoluzione irrevocabile avrebbe escluso ogni rilevanza penale della condotta e che la falsa apparenza di reato derivasse solo da una errata valutazione iniziale degli inquirenti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul nesso causale tra il mendacio e la misura cautelare, rilevando che l'ordinanza genetica si fondava su elementi autonomi e preesistenti rispetto all'interrogatorio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla pretesa efficacia sinergica della menzogna, poiché non sarebbe stato spiegato in che modo la falsa dichiarazione avesse inciso sull'adozione o sul mantenimento della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio. Ha affermato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il mendacio reso dall'indagato in interrogatorio può integrare una condotta ostativa solo se abbia effettivamente inciso, in senso causale o concausale, sulle determinazioni del giudice della cautela, contribuendo a creare l'apparenza di reato o a rafforzare il quadro indiziario. Nel caso concreto, però, la Corte territoriale non aveva spiegato in che modo la menzogna avesse inciso sulla decisione cautelare, posto che la misura era già stata adottata sulla base di elementi autonomi anteriori all'interrogatorio. La Cassazione ha invece disatteso il primo motivo, chiarendo che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito e può valorizzare condotte dell'istante diverse da quelle penalmente rilevanti, purché rilevanti ai fini della colpa grave ostativa.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    La riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa in presenza di dolo o colpa grave dell'istante, da valutarsi con riferimento alla capacità della sua condotta di aver contribuito all'apparenza di reato e all'adozione della misura cautelare.

  • art. 294 c.p.p.

    L'interrogatorio di garanzia rileva come sede in cui le dichiarazioni dell'indagato possono essere valutate, ai fini della riparazione, sotto il profilo della loro eventuale idoneità a incidere sul quadro cautelare.

  • art. 64, comma 3, lettera b), c.p.p.

    L'esercizio della facoltà di tacere non incide sul diritto alla riparazione; il silenzio non è equiparabile al mendacio, che resta valutabile ove sia causalmente rilevante nella formazione del quadro indiziario.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    L'assoluzione con formula perché il fatto non costituisce reato non esaurisce la verifica richiesta nel giudizio di riparazione, che resta autonomo e fondato su parametri diversi.

  • d.lgs. n. 188 del 2021

    La modifica dell'art. 314 c.p.p. conferma che il silenzio ex art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p. non può pregiudicare la riparazione, ma non elimina la rilevanza del mendacio eventualmente causalmente incidente sulla misura.

  • Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010

    Il giudizio riparatorio richiede di verificare se il quadro indiziario avesse già l'apparenza di fondatezza e se a tale apparenza abbia contribuito il comportamento dell'istante.

  • Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013

    Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto a quello di merito e può condurre a esiti diversi pur sul medesimo materiale probatorio.

  • Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017

    La condotta ostativa deve avere idoneità oggettiva a trarre in inganno il giudice cautelare e a creare l'apparenza di reato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione non si rivaluta la responsabilità penale, ma si verifica autonomamente se la condotta dell'istante abbia contribuito, con dolo o colpa grave, alla formazione o al rafforzamento dell'apparenza di reato.
  • Le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in interrogatorio possono integrare colpa grave ostativa solo se risulti spiegato in modo concreto il nesso causale o concausale tra il mendacio e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Non è sufficiente richiamare genericamente una menzogna dell'indagato: il giudice della riparazione deve indicare quali elementi del quadro cautelare siano stati fuorviati dalla falsa dichiarazione e perché essa fosse oggettivamente idonea a influire sulla decisione del giudice.
  • La mera assoluzione con formula piena o equivalente non esclude, di per sé, la rilevanza di comportamenti processuali o extraprocessuali dell'istante ai fini della riparazione, poiché i due giudizi hanno oggetti e parametri diversi.
  • Il silenzio difensivo non è equiparabile al mendacio: solo la falsa rappresentazione di fatti o circostanze può assumere rilievo ostativo, sempre però nei limiti della sua effettiva incidenza causale sul quadro indiziario.

Come è indicizzato

MaterieRiparazione per ingiusta detenzioneImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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