Cassazione Penale, Sentenza n. 27650/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato destinatario di misura cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio, aggravata dal metodo/contesto mafioso ex art. 416-bis c.p. Il G.i.p. aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone esterne al nucleo familiare, valorizzando il decorso del tempo, l'assenza di violazioni, la risalenza dei fatti, la precedente esperienza trattamentale e altre circostanze favorevoli. Il Tribunale, in accoglimento dell'appello del P.M., aveva invece ripristinato la custodia in carcere ritenendo non superata la presunzione di adeguatezza della misura custodiale, alla luce del ruolo di rilievo nel sodalizio, della stabilità dei contatti con fornitori di cocaina, della disponibilità di armi, della continuità dell'attività illecita e dell'assenza di resipiscenza. In cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale si fosse limitato a riprodurre la motivazione del riesame senza confrontarsi con il provvedimento del G.i.p., non avesse considerato i fatti sopravvenuti e il buon comportamento del ricorrente, non avesse valorizzato l'accesso al rito abbreviato e avesse attribuito indebito rilievo a una conversazione ambientale già nota e comunque risalente. Con il secondo motivo si contestava la mancata considerazione della natura relativa della presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, c.p.p. e l'insufficiente motivazione sulla prognosi di violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo puntuale e non manifestamente illogico, affrontando tutte le circostanze poste a base della precedente sostituzione della misura e spiegando perché il tempo trascorso non bastasse a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre gli argomenti già esaminati, senza confrontarsi con la reale ratio decidendi, e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicano i reati in materia di stupefacenti posti a base della misura cautelare
art. 416-bis c.p.
l'aggravante di contesto/associazione mafiosa ha inciso sulla valutazione cautelare e sulla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere
art. 275, comma 3, c.p.p.
è stata ritenuta operante la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, non superata dagli elementi difensivi
art. 611 cod. proc. pen.
richiamato per la memoria difensiva depositata nel giudizio di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata ai fini della disciplina della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari il controllo della Cassazione è limitato alla coerenza logica e giuridica della motivazione del provvedimento impugnato; non è consentita una rivalutazione del merito o una mera riproposizione delle tesi difensive già disattese.
- Quando opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il superamento richiede elementi concreti e specifici idonei a dimostrare la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari; il solo decorso del tempo, in presenza di un radicato inserimento criminale, può essere considerato insufficiente.
- La motivazione che confermi la custodia in carcere è legittima se valorizza in modo non illogico il ruolo apicale o comunque qualificato dell'indagato nell'associazione, la stabilità dei rapporti con i sodali, la disponibilità di armi e la perdurante vitalità del gruppo criminale.
- Ai fini cautelari, elementi favorevoli come la mancanza di violazioni pregresse, l'accesso a riti alternativi o il buon comportamento successivo ai fatti non sono di per sé decisivi se non si accompagnano a segnali concreti di resipiscenza e di distacco dal contesto criminoso.
- La conversazione intercettata può essere valorizzata nella misura in cui sia sintomatica della persistente adesione all'associazione o della disponibilità a proseguire l'attività illecita; in tal caso non è sufficiente obiettare astrattamente la sua risalenza, se essa è già parte del compendio valutato dal giudice e non incide sulla logica complessiva della motivazione.
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