Cassazione Penale, Sentenza n. 30508/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: (1) la cumulabilità delle imputazioni relative alla detenzione/porto di arma comune da sparo (artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967) con la detenzione/porto della medesima arma qualificata come clandestina (art. 23 L. 110/1975), invocando il principio di specialità ex art. 15 c.p.; (2) la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), denunciando vizio di motivazione e carenza di accertamento sull'idoneità della condotta a ostacolare la funzione pubblica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto applicabile il principio di specialità e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente ai reati ascritti al capo A) (artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967), poiché assorbiti dalla fattispecie speciale di arma clandestina di cui all'art. 23 L. 110/1975. In conseguenza è stata eliminata la porzione di pena riferita alla continuazione e rideterminata la pena per i reati residui (art. 23 L. 110/1975; art. 648 c.p.; art. 337 c.p.) in anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 7.333 di multa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e meramente reiterativo; la condanna per resistenza è stata confermata in considerazione della fuga pericolosa in moto e del tentativo di disfarsi dell'arma.
Norme richiamate
Applicato il principio di specialità per risolvere il concorso apparente: la norma speciale (arma clandestina) assorbe la fattispecie generale (detenzione/porto di arma comune da sparo) quando la condotta materiale è identica e la clandestinità costituisce elemento specializzante.
La detenzione o il porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo clandestina integra una fattispecie speciale rispetto alle previsioni generali; pertanto va applicata la normativa sulle armi clandestine anziché le norme della legge 895/1967.
legge n. 895/1967, artt. 2, 4, 7
Norme generali sulla detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo che, ove ricorra la clandestinità dell'arma, vengono assorbite dalla fattispecie speciale di cui all'art. 23 L. 110/1975.
art. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974
Richiamate nella sentenza come sostitutive delle disposizioni originarie della legge 895/1967; utilizzate nel confronto tra fattispecie per la valutazione della specialità.
Il reato di resistenza è stato ritenuto integrato dalla condotta consistente nella fuga pericolosa alla guida del motociclo e dal tentativo di disfarsi dell'arma, idonea a ostacolare l'azione degli operanti.
Reato contestato tra i residui; la decisione della Cassazione ha rideterminato la pena complessiva tenendo conto dell'annullamento dei capi assorbiti.
La qualificazione giuridica dei fatti è questione che il giudice deve valutare d'ufficio; dunque l'errore di qualificazione nel merito è rilevabile anche se non eccepito dalle parti.
art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.
Richiamato nel dibattito sulle cause di inammissibilità: la Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso nonostante l'eccezione non fosse stata sollevata in appello, per effetto della rilevabilità d'ufficio della questione di qualificazione.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Norma che ha consentito alla Cassazione di eliminare il segmento di pena relativo ai reati assorbiti e di rideterminare la pena per i reati residui senza rinvio.
Sentenza Sez. Un. n. 41588 del 12/09/2017 (giurisprudenza)
Principio richiamato sulla specialità: la clandestinità dell'arma è elemento specializzante che determina l'assorbimento delle fattispecie generali nelle ipotesi di armi clandestine.
Sentenza Sez. 1 n. 41408 del 04/07/2019 (giurisprudenza)
Richiamata a supporto dell'affermazione che la fuga pericolosa alla guida integra l'elemento materiale della violenza o minaccia necessaria per il reato di resistenza.
Massime di principio
- Quando la condotta materiale è identica e una fattispecie contiene un elemento in più (es. clandestinità dell'arma), va applicato il principio di specialità ex art. 15 c.p.: la fattispecie speciale assorbe la generale.
- La qualificazione giuridica dei fatti è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 609 c.2 c.p.p.); pertanto anche se la difesa non eccepisce la specialità, il giudice di legittimità può correggere errori di qualificazione che determinano concorso apparente di norme.
- Se la Corte di merito ha motivato adeguatamente sulla ricostruzione dei fatti, la Cassazione non procede a una rivalutazione del materiale probatorio, salvo l'esistenza di un ragionevole dubbio o vizi di diritto/motivazione.
- La fuga pericolosa alla guida e il tentativo di disfarsi di un'arma possono integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendo idonei a ostacolare l'azione e la funzione degli agenti.
- In caso di accertamento di assorbimento di una o più fattispecie, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena residua ai sensi dell'art. 620 c.p.p., eliminando le quote di pena riferite ai reati assorbiti.
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