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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30508/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: (1) la cumulabilità delle imputazioni relative alla detenzione/porto di arma comune da sparo (artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967) con la detenzione/porto della medesima arma qualificata come clandestina (art. 23 L. 110/1975), invocando il principio di specialità ex art. 15 c.p.; (2) la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), denunciando vizio di motivazione e carenza di accertamento sull'idoneità della condotta a ostacolare la funzione pubblica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto applicabile il principio di specialità e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente ai reati ascritti al capo A) (artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967), poiché assorbiti dalla fattispecie speciale di arma clandestina di cui all'art. 23 L. 110/1975. In conseguenza è stata eliminata la porzione di pena riferita alla continuazione e rideterminata la pena per i reati residui (art. 23 L. 110/1975; art. 648 c.p.; art. 337 c.p.) in anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 7.333 di multa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e meramente reiterativo; la condanna per resistenza è stata confermata in considerazione della fuga pericolosa in moto e del tentativo di disfarsi dell'arma.

Norme richiamate

  • art. 15 cod. pen.

    Applicato il principio di specialità per risolvere il concorso apparente: la norma speciale (arma clandestina) assorbe la fattispecie generale (detenzione/porto di arma comune da sparo) quando la condotta materiale è identica e la clandestinità costituisce elemento specializzante.

  • legge n. 110/1975, art. 23

    La detenzione o il porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo clandestina integra una fattispecie speciale rispetto alle previsioni generali; pertanto va applicata la normativa sulle armi clandestine anziché le norme della legge 895/1967.

  • legge n. 895/1967, artt. 2, 4, 7

    Norme generali sulla detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo che, ove ricorra la clandestinità dell'arma, vengono assorbite dalla fattispecie speciale di cui all'art. 23 L. 110/1975.

  • art. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974

    Richiamate nella sentenza come sostitutive delle disposizioni originarie della legge 895/1967; utilizzate nel confronto tra fattispecie per la valutazione della specialità.

  • art. 337 cod. pen.

    Il reato di resistenza è stato ritenuto integrato dalla condotta consistente nella fuga pericolosa alla guida del motociclo e dal tentativo di disfarsi dell'arma, idonea a ostacolare l'azione degli operanti.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato contestato tra i residui; la decisione della Cassazione ha rideterminato la pena complessiva tenendo conto dell'annullamento dei capi assorbiti.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    La qualificazione giuridica dei fatti è questione che il giudice deve valutare d'ufficio; dunque l'errore di qualificazione nel merito è rilevabile anche se non eccepito dalle parti.

  • art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato nel dibattito sulle cause di inammissibilità: la Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso nonostante l'eccezione non fosse stata sollevata in appello, per effetto della rilevabilità d'ufficio della questione di qualificazione.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Norma che ha consentito alla Cassazione di eliminare il segmento di pena relativo ai reati assorbiti e di rideterminare la pena per i reati residui senza rinvio.

  • Sentenza Sez. Un. n. 41588 del 12/09/2017 (giurisprudenza)

    Principio richiamato sulla specialità: la clandestinità dell'arma è elemento specializzante che determina l'assorbimento delle fattispecie generali nelle ipotesi di armi clandestine.

  • Sentenza Sez. 1 n. 41408 del 04/07/2019 (giurisprudenza)

    Richiamata a supporto dell'affermazione che la fuga pericolosa alla guida integra l'elemento materiale della violenza o minaccia necessaria per il reato di resistenza.

Massime di principio

  • Quando la condotta materiale è identica e una fattispecie contiene un elemento in più (es. clandestinità dell'arma), va applicato il principio di specialità ex art. 15 c.p.: la fattispecie speciale assorbe la generale.
  • La qualificazione giuridica dei fatti è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 609 c.2 c.p.p.); pertanto anche se la difesa non eccepisce la specialità, il giudice di legittimità può correggere errori di qualificazione che determinano concorso apparente di norme.
  • Se la Corte di merito ha motivato adeguatamente sulla ricostruzione dei fatti, la Cassazione non procede a una rivalutazione del materiale probatorio, salvo l'esistenza di un ragionevole dubbio o vizi di diritto/motivazione.
  • La fuga pericolosa alla guida e il tentativo di disfarsi di un'arma possono integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendo idonei a ostacolare l'azione e la funzione degli agenti.
  • In caso di accertamento di assorbimento di una o più fattispecie, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena residua ai sensi dell'art. 620 c.p.p., eliminando le quote di pena riferite ai reati assorbiti.

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