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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32679/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata nel 2015, fondata su cinque cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2007, relative anche a contributi previdenziali e a tributi erariali. Il giudice d'appello aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo, tra l'altro, che una precedente istanza di rateizzazione non avesse effetti novativi; che una successiva intimazione notificata nel 2016 riferita a una sola cartella implicasse rinuncia tacita alle altre pretese; e che i crediti fossero prescritti, applicando la prescrizione quinquennale. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle relative a contributi previdenziali; 2) violazione degli artt. 2937 e 2944 c.c., sostenendo che l'istanza di rateizzazione integrasse rinuncia a far valere la prescrizione e riconoscimento del debito idoneo a interromperla; 3) omesso esame del fallimento del contribuente quale fatto interruttivo; 4) omesso esame/travisamento del contenuto dell'intimazione; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria sulla pretesa abdicazione dell'agente della riscossione; 6) violazione dell'art. 2946 c.c., per non avere applicato la prescrizione decennale ai crediti tributari erariali iscritti a ruolo e non impugnati.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo, il quinto e il sesto motivo, e ha dichiarato assorbito il quarto. In particolare ha ritenuto: inammissibile nel merito la censura sulla giurisdizione perché la questione non risultava devoluta correttamente in appello; fondata la doglianza sull'istanza di rateizzazione, poiché essa costituisce riconoscimento del debito e quindi atto interruttivo della prescrizione, senza efficacia novativa; infondata la tesi che la sola dichiarazione di fallimento interrompa o sospenda la prescrizione, essendo necessario almeno l'atto di insinuazione al passivo; fondata la censura sulla motivazione apparente della sentenza di merito, che aveva desunto in modo oscuro e insufficiente una tacita rinuncia alle altre cartelle; fondata infine la censura sulla prescrizione, perché per i tributi erariali il termine ordinario è decennale, mentre la prescrizione quinquennale non è applicabile indistintamente a tutti i crediti tributari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma che consente i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'agente della riscossione.

  • art. 2937 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che l'istanza di rateizzazione valesse come rinuncia a far valere la prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    l'istanza di rateizzazione del debito è stata ritenuta riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    per i tributi erariali, in mancanza di diversa previsione, opera il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2948 c.c.

    esclusa la sua applicazione generalizzata ai crediti tributari erariali, non considerati prestazioni periodiche.

  • art. 2953 c.c.

    la scadenza del termine per impugnare la cartella non comporta conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; motivazione apparente o incomprensibile integra nullità.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo sufficiente e intelligibile.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    richiamato per l'appello incidentale condizionato sulla giurisdizione.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 130/2022

    indicato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

  • art. 1, comma 3, d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016

    richiamato quale base della successione universale dell'attuale agente della riscossione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado che intenda contestare implicitamente o esplicitamente la giurisdizione deve devolvere la questione con appello incidentale condizionato; in difetto, sulla giurisdizione si forma giudicato interno e il giudice d'appello non può rilevarla d'ufficio.
  • La domanda di rateizzazione del debito tributario non vale di per sé come acquiescenza all'an debeatur né come novazione dell'obbligazione; tuttavia costituisce normalmente riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. e interrompe la prescrizione.
  • Il riconoscimento del debito può essere anche tacito e desumersi da un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di contestare la pretesa, purché sia volontario e consapevole.
  • La mera dichiarazione di fallimento non sospende né interrompe la prescrizione dei crediti; l'effetto interruttivo si produce, invece, con l'atto di insinuazione al passivo o con atto equiparabile all'introduzione di un giudizio.
  • La motivazione della sentenza è nulla quando sia solo apparente, contraddittoria o incomprensibile al punto da impedire il controllo sulla ratio decidendi; non basta una motivazione graficamente esistente se non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Per i crediti tributari erariali, in assenza di una diversa previsione di legge, il termine di prescrizione è ordinario decennale; non può applicarsi in modo indistinto la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche.
  • La scadenza del termine per impugnare la cartella o l'atto di riscossione non determina la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo che esista un titolo giudiziale definitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàPrescrizioneDecadenza

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