Cassazione Civile, Ordinanza n. 12637/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di 27 estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento e avvisi di addebito per crediti previdenziali e riscossione coattiva. In primo grado era stata dichiarata cessata la materia del contendere per alcuni titoli, annullato un atto per omessa notifica e rigettata l'opposizione per altri atti ritenuti notificati; la Corte d'appello ha poi esteso la cessazione ad un'ulteriore cartella, ha dichiarato prescritti alcuni crediti e ha confermato il resto, compensando le spese. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 617 e 324 c.p.c. e vizio di motivazione sul presunto vizio insanabile di motivazione degli atti esattoriali e sul preteso giudicato interno, sostenendo che non si trattasse di opposizione ad atti esecutivi soggetta al termine di 20 giorni e che mancasse la motivazione per mancata allegazione dell'atto richiamato, mancata indicazione della causa del credito e del calcolo degli interessi; 2) violazione dell'art. 617 c.p.c. e vizio di motivazione sulla mancata regolare notifica e sulla prescrizione, sostenendo che nessun atto fosse stato validamente notificato e che la comunicazione di ipoteca non interrompesse la prescrizione; 3) violazione e vizio di motivazione sulla statuizione delle spese, deducendo che gli enti avrebbero potuto annullare le cartelle in autotutela e che, dunque, la compensazione dovesse essere solo parziale e proporzionata alla soccombenza effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente che l'originaria domanda di impugnazione degli estratti di ruolo non fosse inammissibile per effetto dello ius superveniens, poiché sulla sussistenza dell'interesse ad agire si era formato giudicato interno non impugnato. Nel merito ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio della sentenza di appello; ha ritenuto comunque corretta la motivazione degli atti di riscossione mediante richiamo agli atti presupposti e non necessaria l'allegazione degli stessi. Gli ulteriori motivi sono stati reputati non specifici e fuori bersaglio, poiché non si confrontavano con il perimetro devoluto in appello e con la reale ratio decidendi, limitata alla prescrizione di alcuni soli titoli residui e alla compensazione integrale delle spese. La Corte ha confermato la compensazione delle spese del doppio grado e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale richiedono censure specifiche; il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o alle deduzioni difensive.
Le doglianze sui vizi formali dell'atto esecutivo vanno ricondotte al corretto rimedio oppositivo e ai relativi termini, ma nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile o comunque infondata per difetto di specificità.
Il giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse ad agire impedisce di rimettere in discussione l'ammissibilità dell'azione in presenza di ius superveniens.
Il ricorrente deve indicare in modo autosufficiente il fatto storico, il dato da cui risulta, quando e come è stato discusso e la sua decisività.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione della specificità e autosufficienza del motivo.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
L'obbligo di motivazione dell'atto di riscossione può essere soddisfatto mediante il richiamo all'atto presupposto quando questo sia conosciuto o conoscibile dal destinatario.
La motivazione dell'atto amministrativo è adeguata se consente di comprendere la pretesa e il relativo calcolo, anche mediante rinvio ad atti già noti.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
La sopravvenuta disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo opera anche nei giudizi pendenti, salvo il limite del giudicato interno sull'interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve riportare il contenuto della censura svolta nei gradi di merito e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non come contestazione del ragionamento probatorio o delle deduzioni difensive.
- La motivazione di un atto di riscossione può essere ritenuta sufficiente anche per relationem, mediante richiamo agli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal destinatario, senza necessità di allegazione materiale dell'atto richiamato.
- La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte ritenga insufficiente o erronea la valutazione compiuta.
- La prescrizione dei crediti iscritti a ruolo va verificata con riferimento ai singoli titoli e agli eventuali atti interruttivi; una censura che non si confronti con i titoli effettivamente residui e con gli atti valorizzati dal giudice di merito è inammissibile.
- In tema di spese processuali, la cassazione interviene solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta tra compensazione totale o parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
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