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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12806/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1/7/2001 con l'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La lavoratrice chiedeva la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a termine con qualifica di assistente amministrativo, il riconoscimento del trattamento economico con progressione economica propria del personale di ruolo e il risarcimento del danno da precarizzazione. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande, rigettando solo la domanda risarcitoria per intervenuta stabilizzazione e respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione. In appello il Ministero aveva impugnato solo il capo relativo alla prescrizione; la Corte d'appello, esteso il contraddittorio all'INPS, aveva accolto il gravame ritenendo prescritti i crediti retributivi e contributivi maturati fino al 31/12/2013, applicando i principi affermati da Cass. SU n. 575/2003. In cassazione la lavoratrice proponeva ricorso affidato a tre motivi, ma prima dell'esame ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha compensato integralmente le spese tra le parti, richiamando il potere del giudice in caso di rinuncia non seguita da accettazione e valorizzando la particolare situazione della questione di diritto, all'epoca già rimessa alle Sezioni Unite e poi risolta successivamente in senso negativo. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in conseguenza della declaratoria di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rituale rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza dei presupposti valutati dalla Corte.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Dopo la rinuncia non accettata dall'altra parte non opera la regola automatica di esclusione della condanna alle spese; il giudice conserva un potere discrezionale di compensazione o di negazione della condanna in presenza di specifiche circostanze.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha ritenuto la disposizione sul raddoppio del contributo unificato inapplicabile in caso di estinzione del giudizio di cassazione.

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    Richiamato quale fonte della modifica dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

  • l. n. 228 del 2012

    Richiamata quale fonte dell'introduzione del raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. SU n. 575/2003

    Richiamata come base dei principi applicati dalla Corte territoriale sul tema della prescrizione dei crediti in rapporto di lavoro pubblico precario.

  • Cass. ord. n. 6051 del 28 febbraio 2023

    Indicata come ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro pubblico precario reiterato e poi stabilizzato.

  • Cass. SU n. 36197 del 28 dicembre 2023

    Richiamata come successiva risoluzione in senso negativo della questione sulla decorrenza della prescrizione, con riconoscimento della serietà delle ragioni di rimeditazione.

  • Cass. n. 9474 del 2020

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso non accettata, il giudice può comunque valutare le spese.

  • Cass. n. 34025/2023

    Richiamata a sostegno dell'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione.

  • Cass. n. 33175/2015

    Richiamata a sostegno dell'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità, anche se la controparte non abbia accettato la rinuncia.
  • In caso di rinuncia non accettata, il giudice non è vincolato da una regola automatica sulle spese, ma conserva un potere discrezionale di compensarle in presenza di circostanze specifiche apprezzabili.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per altri esiti processuali.
  • La valutazione sulle spese può tenere conto dell'assetto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso, specie quando la questione di diritto risulti allora oggetto di rimessione alle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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