Cassazione Civile, Ordinanza n. 12641/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di una persona fisica all'iscrizione a ruolo e all'avviso di addebito relativi a crediti contributivi. In primo grado l'opposizione ad estratto di ruolo era stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, ritenendosi proposta una mera azione di accertamento negativo senza deduzione della mancata notifica delle cartelle; la parte privata aveva sostenuto invece di avere interesse a far valere la prescrizione maturata dopo la notifica e di avere anche presentato istanza di sgravio nel corso del giudizio. La Corte d'appello, riformando la decisione, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ragione della persistenza della pretesa contributiva nel giudizio di primo grado e, constatata l'assenza di atti interruttivi dopo la cartella notificata nel 2011, ha dichiarato prescritto il credito, valorizzando il ricorso giudiziale introdotto nel 2017. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in L. 215/2021, sostenendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo anche nei giudizi pendenti e l'insussistenza dei casi tipizzati dalla legge che consentono di mantenere l'interesse ad agire.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello e ha dichiarato inammissibile l'originaria domanda. Ha ritenuto applicabile lo jus superveniens introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in L. 215/2021, che tipizza in modo tassativo i casi in cui è ammessa l'impugnazione del ruolo/cartella/avviso di addebito non notificato o invalidamente notificato. Poiché la parte privata non aveva allegato né dimostrato i pregiudizi richiesti dalla nuova disciplina, mancava originariamente l'interesse ad agire; la questione era rilevabile d'ufficio e non risultava preclusa da giudicato. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente per effetto dell'intervento normativo sopravvenuto e dei successivi arresti delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. L. 215/2021
ha introdotto la disciplina sopravvenuta sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sulla tipizzazione dei casi in cui è ammissibile l'azione, applicabile anche ai giudizi pendenti
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
condiziona l'impugnazione del ruolo e della cartella/avviso di addebito non validamente notificati alla prova di specifici e tassativi pregiudizi; la norma incide sull'interesse ad agire, che può essere riconsiderato fino alla decisione
d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 12, comma 1
ha successivamente modificato la disciplina, ma la Corte applica la formulazione ratione temporis rilevante
Cass., Sez. U., n. 26283 del 2022
ha chiarito che la disciplina sopravvenuta specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata e tipizza le ipotesi di tutela giurisdizionale
Corte cost. n. 190/2023
ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione rispetto agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost. e ai parametri CEDU richiamati
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
evocati solo come parametri delle questioni di costituzionalità, ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale delle questioni di costituzionalità, ritenute non fondate
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale delle questioni di costituzionalità, ritenute non fondate
Massime di principio
- L'interesse ad agire nell'opposizione avverso ruolo, cartella o avviso di addebito non notificati o invalidamente notificati è oggi disciplinato da una norma sopravvenuta che ne tipizza in modo tassativo i presupposti, sicché non basta un generico interesse all'accertamento negativo del credito.
- La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché l'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, valutabile fino al momento della decisione.
- In assenza della dimostrazione dei pregiudizi specificamente richiesti dalla legge, l'azione proposta contro il ruolo/cartella/avviso di addebito non notificato è inammissibile per difetto originario di interesse ad agire.
- La questione dell'interesse ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità anche se non trattata espressamente dal giudice di merito, quando la disciplina sopravvenuta ne impone la verifica.
- Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina che tipizza l'impugnabilità dell'estratto di ruolo sono state ritenute non decisive nel caso di specie, in quanto già scrutinata dalla Corte costituzionale con esito di inammissibilità.
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