Cassazione Civile, Ordinanza n. 12820/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore turnista h24 addetto al Servizio Operativo 118 aveva agito per ottenere il pagamento di 109,08 ore che assumeva di aver prestato oltre l'orario ordinario fino al 10 aprile 2014, quando il servizio era stato trasferito ad altra azienda sanitaria. Sosteneva che tali ore non fossero state riconosciute come credito orario e che ciò gli avesse impedito di recuperarle con riposi compensativi. Il giudizio di primo grado gli era favorevole; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'azienda e rigettato la domanda, ritenendo: insussistente la legittimazione passiva dell'azienda cedente; non provato un diritto al compenso in mancanza di autorizzazione preventiva espressa al lavoro straordinario; non configurabile un'autorizzazione implicita desumibile dalla sola inclusione nei turni o dai cartellini; non proposta una domanda di arricchimento senza causa. Il ricorso per cassazione censurava la violazione dell'art. 34 del CCNL Sanità, sostenendo che, per le esigenze di servizio improcrastinabili e per la natura del lavoro a turni h24, dovesse riconoscersi il compenso per le ore eccedenti anche in presenza di autorizzazione implicita o comunque di una prestazione resa nell'interesse pubblico e secondo la programmazione del servizio; veniva inoltre richiamato l'art. 36 Cost. e la giurisprudenza in tema di lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di appello e rinviando alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto che la decisione impugnata non avesse correttamente applicato i principi consolidati in materia di lavoro straordinario nel pubblico impiego e, in particolare, nel comparto sanità per i lavoratori turnisti h24: non basta verificare l'assenza di un'autorizzazione espressa e formale, occorrendo valutare se le prestazioni eccedenti siano state rese con consenso, anche implicito, del datore di lavoro e se il surplus sia reale o solo apparente in ragione della fisiologica flessibilità dei turni. La Corte ha quindi disposto il rinvio per nuovo esame della domanda alla luce di tali principi.
Norme richiamate
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 34 CCNL Sanità 7 aprile 1999 (98/2001)
il lavoro straordinario non può essere usato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, ha carattere eccezionale, deve rispondere a effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzato dal dirigente responsabile; tuttavia la giurisprudenza di legittimità valorizza anche il consenso implicito e la concreta funzionalità del servizio
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della naturale onerosa remunerazione della prestazione lavorativa eccedente
applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato; il diritto al compenso per lavoro straordinario presuppone che esso sia debitamente autorizzato
artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamati per coordinare la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato con i vincoli della contrattazione collettiva e i principi costituzionali
art. 97 Cost.
evocato quale parametro per interpretare il sistema in chiave di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione
la sua applicabilità è condizionata, rispetto ai vincoli della disciplina collettiva, dalla presenza dell'autorizzazione, anche in senso sostanziale
richiamato per recepire per relationem l'analitica motivazione di precedente di legittimità
art. 34 del CCNL Sanità
interpreta il lavoro straordinario come eccezionale e residuale, ma la sua applicazione va coordinata con il lavoro turnista h24 e con il consenso, anche implicito, alle prestazioni oltre l'orario normale
era invocato dalla controparte per sostenere il trasferimento del debito al soggetto subentrante, ma la Corte d'appello aveva ritenuto che la disciplina regionale mantenesse i debiti in capo all'azienda cedente
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoro straordinario è, in linea di principio, remunerabile quando risulti autorizzato; l'autorizzazione non va intesa in senso meramente formale, potendo rilevare anche un consenso sostanziale o implicito del datore di lavoro, purché la prestazione non sia frutto della sola libera determinazione del dipendente.
- La mancanza di rispetto di vincoli interni di spesa o di procedure autorizzative può incidere sui rapporti organizzativi e sulla responsabilità dei funzionari, ma non esclude automaticamente il diritto del lavoratore al compenso per prestazioni effettivamente rese e ricevute nell'ambito dell'organizzazione datoriale.
- Nel lavoro turnista h24 del comparto sanità occorre distinguere tra surplus orario solo apparente, fisiologicamente compensato da una diversa distribuzione delle ore nelle settimane successive, e vero lavoro straordinario consolidato nel tempo: solo nel secondo caso matura un credito retributivo autonomo.
- L'apprezzamento della legittimità del credito per ore eccedenti nei servizi continuativi deve considerare la concreta organizzazione del servizio, la funzionalizzazione delle prestazioni alla copertura dell'intero arco giornaliero e la reale natura delle ore in più, non potendosi arrestare alla sola assenza di un'autorizzazione espressa e preventiva.
- In presenza di una disciplina collettiva che richiede la preventiva autorizzazione per lo straordinario, il giudice deve verificare se le prestazioni siano state comunque rese con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro e se la prestazione eccedente sia effettivamente retribuibile secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
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