Cassazione Civile, Ordinanza n. 12663/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel procedimento originario la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, aveva cassato con rinvio ma, per errore materiale, aveva indicato nel dispositivo e in un passaggio della motivazione la Corte d'appello di Palermo quale giudice del rinvio, anziché la Corte d'appello di Caltanissetta, che era il giudice territorialmente competente perché aveva pronunciato la decisione cassata. Il soggetto istante ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza n. 17049/2025, segnalando l'errore materiale. La Corte rileva che la designazione del giudice di rinvio compiuta dalla Cassazione ai sensi dell'art. 383 c.p.c. non è successivamente contestabile né modificabile, salvo il rimedio della correzione dell'errore materiale riservato alla stessa Corte ex art. 391-bis c.p.c.; osserva inoltre che la precisazione di rinvio a un collegio in diversa composizione deponeva per l'effettiva volontà di rinviare alla Corte d'appello di Caltanissetta e non a quella di Palermo.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'ordinanza n. 17049/2025 sia corretta, sostituendo in motivazione e nel dispositivo l'indicazione "Corte di appello di Palermo" con "Corte di appello di Caltanissetta"; ha inoltre mandato alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Non sono state liquidate spese, perché il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non presenta soccombenza in senso tecnico.
Norme richiamate
art. 383 c.p.c.
La designazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione determina una competenza non più contestabile né modificabile, salvo la correzione dell'errore materiale.
art. 391-bis c.p.c.
Il potere di emendare i propri provvedimenti per errore materiale è riservato alla Corte di cassazione, che può provvedervi anche d'ufficio.
art. 287 c.p.c.
È richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 288 c.p.c.
comma secondo, ultimo inciso
È richiamato per la disciplina del procedimento di correzione e per gli adempimenti di cancelleria.
art. 91 c.p.c.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere pronunciata condanna alle spese, perché manca una vera soccombenza.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione indica per errore materiale un giudice di rinvio diverso da quello territorialmente competente, l'errore è emendabile solo con il procedimento di correzione del provvedimento davanti alla stessa Corte.
- La designazione del giudice di rinvio effettuata dalla Cassazione ex art. 383 c.p.c. consolida la competenza del giudice indicato, sicché non sono ammesse contestazioni successive o interventi correttivi del giudice di rinvio in via autonoma.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si applica la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., poiché il rito ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sull'assetto sostanziale degli interessi regolato dal provvedimento corretto.
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