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Sentenza

Sentenza n. 171/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.73561 del 27 novembre 2023, recante divieto di transito veicolare e interdizione all’accesso carrabile esistente su via della Liberazione, all’occorrenza anche dell’atto n.1 del 14 dicembre 2023 sull’elettrificazione della linea filoviaria, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202300361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 27 novembre 2023 recante divieto di transito veicolare, interdizione all'accesso carrabile e revoca dell'autorizzazione al passo carrabile; nonché, all'occorrenza, ordinanza relativa all'elettrificazione della linea filoviaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolari passo carrabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il provvedimento comunale deducendo violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-quinquies della l. 241/1990, degli artt. 1 e 3 del d.P.R. 753/1980, degli artt. 7 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché dei principi di buona fede, trasparenza, partecipazione, proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento. Sono stati inoltre dedotti incompetenza, falso supposto di fatto, contraddittorietà e difetto di istruttoria. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che la competenza sulla circolazione nella Strada-Parco spettasse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che fosse necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di revoca discrezionale; che il Comune avesse disatteso le prescrizioni ministeriali relative alla sicurezza dei passi carrabili e degli accessi pedonali; che non fosse garantita una sufficiente larghezza del marciapiede; e che, in subordine, dovesse essere riconosciuto l'indennizzo conseguente alla revoca. Nel giudizio di rinvio, il Consiglio di Stato aveva già stabilito che l'atto del 2011 costituiva autorizzazione al passo carrabile. Il Comune e TUA hanno eccepito la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità, sostenendo che l'installazione di un impianto semaforico avesse fatto venir meno l'interesse. I ricorrenti hanno invece sostenuto la permanenza dell'interesse, poiché la revoca comunale non era stata rimossa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione dell'atto relativo all'elettrificazione della linea, poiché il servizio di trasporto era ormai entrato in funzione. Ha invece ritenuto persistente l'interesse all'impugnazione del provvedimento comunale del 27 novembre 2023, non essendo stato rimosso il divieto e non essendo stata ritirata la revoca dell'autorizzazione. La censura di incompetenza è stata respinta: il Comune era competente ad adottare la revoca, anche in applicazione del principio del contrarius actus. Il ricorso è stato tuttavia accolto nel merito per l'illegittimità del provvedimento comunale, fondato sull'erroneo presupposto che l'area costituisse un mero accesso edilizio e non un passo carrabile autorizzato. Il giudice ha ritenuto vincolante, nel giudizio di rinvio, l'accertamento del Consiglio di Stato secondo cui l'autorizzazione del 2011 riguardava un vero passo carrabile. Il Comune aveva inoltre trascurato le prescrizioni ministeriali applicabili ai passi carrabili esistenti, che prevedevano la possibilità di regolare con semafori l'interferenza tra il traffico filoviario e l'accesso privato. L'installazione del semaforo da parte di TUA non ha fatto venir meno l'interesse all'annullamento della revoca, né ha sanato il provvedimento, rimasto fondato su un presupposto di fatto incompatibile con gli accertamenti vincolanti e con le prescrizioni ministeriali. Il provvedimento del 27 novembre 2023 è stato quindi annullato. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti di TUA.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla natura revocatoria dell'atto e alla conseguente necessità di rispettare le garanzie procedimentali e l'eventuale indennizzo; il TAR non fonda tuttavia su tale disposizione la decisione finale.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti per la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è esaminata in modo decisivo, essendo il ricorso accolto per l'erroneo presupposto di fatto e il contrasto con le prescrizioni ministeriali.

  • art. 120 d.P.R. 495/1992

    La disposizione è richiamata con riferimento alla segnaletica del passo carrabile. Il Consiglio di Stato ha accertato che la figura indicata nell'autorizzazione del 2011 corrispondeva al segnale di passo carrabile e non al semplice divieto di sosta.

  • art. 22 d.lgs. 285/1992

    Richiamato nella precedente decisione del TAR quale disposizione relativa all'autorizzazione per il passo carrabile; nel giudizio di rinvio è stata invece riconosciuta l'esistenza dell'autorizzazione già rilasciata nel 2011.

  • art. 105 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per l'annullamento con rinvio della precedente sentenza del TAR da parte del Consiglio di Stato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla questione, rilevata d'ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso nella precedente fase processuale.

  • artt. 1 e 3 d.P.R. 753/1980

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alle prescrizioni e alle condizioni ministeriali concernenti la sicurezza dell'esercizio filoviario e la regolazione degli accessi.

  • art. 5 d.P.R. 753/1980

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'atto sull'elettrificazione della linea; tale impugnazione è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio disposto dal giudice d'appello, il giudice remittente è vincolato agli accertamenti contenuti nella pronuncia di annullamento con rinvio, inclusa la qualificazione giuridica di un titolo amministrativo già esaminato.
  • Il Comune è competente ad adottare la revoca o la modifica di un'autorizzazione comunale al passo carrabile, in applicazione del principio del contrarius actus; il contrasto dell'atto comunale con prescrizioni ministeriali attiene alla legittimità sostanziale dell'esercizio del potere e non determina, di per sé, incompetenza.
  • È illegittimo il provvedimento che vieta o interdice l'utilizzo di un passo carrabile sulla base dell'erroneo presupposto che si tratti di un mero accesso edilizio, quando il titolo amministrativo e gli accertamenti giudiziali ne attestano la natura di passo carrabile autorizzato.
  • Le prescrizioni ministeriali dettate per garantire la sicurezza della circolazione filoviaria devono essere osservate dall'amministrazione comunale nella disciplina degli accessi privati; ove esse prevedano la regolazione semaforica dei passi carrabili esistenti, non è legittimo disporre la loro interdizione ignorando tale soluzione progettuale.
  • L'installazione successiva di un impianto semaforico può far venir meno l'interesse all'impugnazione dell'atto relativo alla realizzazione o all'esercizio dell'opera pubblica, ma non determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'impugnazione di una distinta revoca comunale rimasta formalmente efficace.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàAutotutelaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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