Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Cuneo – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo 8.01.2025, con cui è stata rigettata la domanda presentata dalla -OMISSIS- Srl di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al signor -OMISSIS- per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con conseguente archiviazione della pratica; nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso al procedimento, lesivi dell’interesse del ricorrente e, in particolare, - del preavviso di rigetto del -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Cuneo – Sportello Unico per l’Immigrazione; - del provvedimento della Prefettura di Cuneo – Sportello Unico per l’Immigrazione del -OMISSIS- di attestazione dell’avvenuta notifica del provvedimento di rigetto; con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alla condanna delle Amministrazioni intimate al rimborso alle parti ricorrenti dei compensi e delle spese di lite, ai sensi del D.M. Giustizia n. n. 55/2014 come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con archiviazione della pratica
Esito
La controversia
Il cittadino straniero e la società datrice di lavoro hanno impugnato il provvedimento della Prefettura di Cuneo – Sportello Unico per l’Immigrazione che aveva rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché il preavviso di rigetto e l’atto attestante la notifica del diniego. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura ha acquisito il parere positivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ha convocato il cittadino straniero e il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del MOD 209 e ha quindi rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Poiché l’amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate, rilevando che gli atti necessari al rilascio del permesso erano stati acquisiti solo dopo il rigetto originario.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avverso il diniego di conversione di un titolo di soggiorno, l’amministrazione acquisisce gli atti necessari e rilascia il permesso richiesto, viene meno l’oggetto sostanziale della controversia e il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto non determina automaticamente la condanna alle spese dell’amministrazione: il giudice può compensarle valutando che gli elementi necessari all’adozione dell’atto siano stati acquisiti soltanto dopo il rigetto impugnato.
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