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Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento del Questore di Venezia adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, concernente reiterate minacce e condotte intimidatorie nei confronti di un condomino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento questorile del 16 gennaio 2024 e il relativo verbale di notifica, deducendo: 1) violazione dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009, poiché il Questore avrebbe dovuto limitarsi a un ammonimento orale verbalizzato, mentre ha adottato un provvedimento scritto articolato in preambolo, motivazione e dispositivo; 2) eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, per insussistenza del pericolo di commissione del reato di atti persecutori, in quanto due episodi risalivano a oltre quattro anni prima e l'ultimo episodio, isolatamente considerato, non sarebbe stato sufficiente a integrare lo stalking; 3) travisamento dei fatti, carenza istruttoria e motivazionale, poiché l'Amministrazione avrebbe fondato l'ammonimento sulla sola dichiarazione del condomino, ritenuto non imparziale, senza ascoltare il ricorrente né verificare le dichiarazioni mediante ulteriori accertamenti; inoltre non sarebbero stati dimostrati lo stato d'ansia o di paura, il mutamento delle abitudini di vita e il nesso causale; 4) violazione dell'art. 10 della l. n. 241/1990 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, per mancata attivazione del contraddittorio, mancata audizione e mancato accesso integrale al fascicolo, in assenza di effettive ragioni d'urgenza; 5) violazione degli artt. 24 e 27 Cost., dell'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU, sostenendo che la misura sarebbe stata adottata sulla base di un quadro indiziario e di un'istruttoria sommaria, con incidenza sulla libertà personale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'adozione dell'ammonimento in forma scritta, anziché orale con successiva verbalizzazione, costituisce una mera irregolarità quando l'atto sia comunicato al destinatario mediante convocazione e consegna da parte di un ufficiale di pubblica sicurezza, perché sono comunque soddisfatte le esigenze di certezza e garanzia perseguite dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009. La forma scritta non invade la competenza del giudice penale, poiché l'ammonimento amministrativo e l'accertamento penale hanno presupposti, finalità e natura autonomi: l'ammonimento è uno strumento preventivo e dissuasivo, adottabile sulla base di elementi indiziari, e non costituisce un'anticipazione dell'accertamento del reato di cui all'art. 612-bis c.p. È stato respinto anche il secondo motivo, poiché l'ammonimento non richiede la sussistenza di tutti gli elementi del reato di atti persecutori né la prova necessaria per la condanna penale. La misura opera secondo una logica probabilistica e preventiva, diretta a evitare ulteriori condotte lesive. I tre episodi descritti nel provvedimento avevano natura minacciosa e intimidatoria e l'ultimo, risalente al 27 settembre 2023, rendeva attuale il pericolo al momento dell'ammonimento, adottato il 16 gennaio 2024. Il terzo motivo è stato respinto perché l'istanza del condomino conteneva una ricostruzione dettagliata e circostanziata, indicava possibili testimoni, era corredata da documentazione medica attestante lo stato d'ansia e da una diffida, risultando quindi non irragionevole la valutazione di attendibilità compiuta dalla Questura. Ai fini dell'ammonimento non è necessaria la prova piena del reato, ma sono sufficienti elementi attendibili dai quali desumere un comportamento persecutorio e il rischio di ulteriori condotte. Il quarto motivo è stato respinto: per le esigenze di celerità e di immediata interruzione dell'azione persecutoria, l'ammonimento non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né la previa audizione dell'autore delle condotte, quando l'Amministrazione ritenga attendibili gli elementi acquisiti e ravvisi la necessità di intervenire rapidamente. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato, poiché la celerità della decisione è funzionale alla tutela dell'integrità fisica e psicologica della persona offesa; la deroga all'audizione preventiva è ammissibile in presenza di urgenza adeguatamente motivata e sottoposta al controllo del giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009

    Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

    La previsione dell'ammonimento orale non impedisce che l'Amministrazione adotti un atto scritto, quando la forma utilizzata garantisca comunque certezza, conoscibilità e garanzie procedimentali; l'eventuale difformità formale integra una mera irregolarità. La misura ha natura amministrativa, preventiva e dissuasiva e può essere adottata sulla base di elementi indiziari.

  • art. 612-bis c.p.

    Il reato di atti persecutori e l'ammonimento questorile hanno presupposti e finalità differenti. L'ammonimento non richiede la prova piena degli elementi costitutivi del reato, né anticipa l'accertamento della responsabilità penale.

  • artt. 7 e 10 l. n. 241/1990

    Le esigenze di celerità e prevenzione proprie dell'ammonimento questorile consentono di omettere la comunicazione di avvio e la previa audizione del destinatario, quando gli elementi acquisiti siano ritenuti attendibili e ricorra la necessità di un intervento immediato.

  • art. 3 Cost.

    Il richiamo al principio di uguaglianza non evidenzia, nel caso esaminato, profili di illegittimità dell'ammonimento.

  • artt. 24 e 27 Cost.

    Le garanzie costituzionali invocate non impediscono l'adozione di una misura amministrativa preventiva fondata su elementi indiziari, distinta dall'accertamento della responsabilità penale.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La norma non è stata ritenuta ostativa all'ammonimento questorile, misura amministrativa preventiva e non sanzione penale.

  • art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU

    La deroga all'audizione preventiva può essere giustificata dall'urgenza della tutela e dalla necessità di interrompere rapidamente condotte potenzialmente persecutorie, purché la misura sia motivata e sottoposta a controllo giurisdizionale.

Massime di principio

  • L'ammonimento questorile previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009 ha natura amministrativa, preventiva e dissuasiva, autonoma rispetto all'accertamento penale del reato di atti persecutori; pertanto può essere adottato sulla base di elementi indiziari e secondo una valutazione probabilistica, senza necessità di provare tutti gli elementi costitutivi del reato.
  • La previsione legislativa dell'ammonimento orale non comporta l'illegittimità dell'adozione di un provvedimento scritto quando questo sia comunicato al destinatario con modalità idonee a garantirne certezza, conoscibilità e garanzia; la difformità dalla forma orale integra una mera irregolarità se non compromette la funzione dell'atto.
  • Ai fini dell'ammonimento questorile è sufficiente che gli elementi acquisiti consentano di desumere con adeguata attendibilità l'esistenza di condotte minacciose o persecutorie e il rischio di loro reiterazione; non è richiesta la prova piena dello stato d'ansia, del mutamento delle abitudini di vita e del nesso causale secondo lo standard proprio del processo penale.
  • L'attualità del pericolo richiesto per l'ammonimento può sussistere anche quando l'ultimo episodio non sia immediatamente precedente al provvedimento, purché il lasso temporale e la sequenza delle condotte consentano di ritenere ancora concreto il rischio di reiterazione.
  • Per la natura preventiva e urgente dell'ammonimento, l'Amministrazione può omettere la comunicazione di avvio del procedimento e la previa audizione del destinatario quando, sulla base di elementi attendibili, ravvisi la necessità di interrompere tempestivamente le condotte; tale deroga è soggetta a motivazione e al controllo del giudice amministrativo.
  • Il giudice amministrativo può sindacare la legittimità dell'ammonimento questorile senza interferire con la riserva di giurisdizione del giudice penale, poiché il controllo riguarda la correttezza dell'esercizio del potere amministrativo preventivo e non l'accertamento della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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