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Sentenza

Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea di una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Lavoro, recante la condanna al pagamento dell’indennizzo aggiuntivo per danni da emotrasfusione e delle spese di lite distratte ai difensori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario indennizzo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero della Salute non aveva eseguito una sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva il 27 maggio 2025. Ha chiesto il pagamento della sorte capitale di euro 29.666,47, dei ratei maturati e maturandi con interessi legali, nonché delle spese di lite liquidate in favore dei difensori antistatari per euro 8.109,50 oltre IVA e CPA, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso evidenziava il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In corso di causa il Ministero ha avviato l’istruttoria per la liquidazione e, dopo l’ordinanza istruttoria del TAR, ha integralmente pagato tutte le somme dovute. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di legittimazione del solo ricorrente a chiedere l’ottemperanza del capo relativo alle spese distratte in favore dei difensori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza relativa alle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari, perché la distrazione crea un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente e attribuisce al difensore distrattario, e non al cliente vittorioso, la legittimazione a intimare il pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato per tali somme. Il ricorso era stato proposto esclusivamente dalla parte e non dai difensori in proprio. Per le restanti domande, concernenti l’indennizzo aggiuntivo e i relativi ratei, il pagamento integrale effettuato dal Ministero in corso di giudizio ha soddisfatto completamente la pretesa sostanziale, rendendo applicabile l’art. 34, comma 5, c.p.a.; il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per il 50% e, per la residua metà, poste a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente: il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre spese generali, accessori di legge e distrazione in favore dei difensori del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore munito di procura instaura un rapporto autonomo che legittima il difensore distrattario a chiedere il pagamento e l’esecuzione del relativo capo della decisione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva della pubblica amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato, per effetto di un fattore esterno o di un ulteriore provvedimento amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, nel caso concreto il difetto di legittimazione del ricorrente relativamente alle spese distratte.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Quando le spese processuali sono distratte in favore del difensore antistatario, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti del giudizio principale; pertanto, la legittimazione a intimare il pagamento e a promuovere il giudizio di ottemperanza per tali somme spetta esclusivamente al difensore distrattario, non alla parte vittoriosa.
  • Il pagamento integrale, effettuato dalla pubblica amministrazione in corso di giudizio, delle somme oggetto della domanda di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese soddisfatte, quando l’attività amministrativa sopravvenuta realizza integralmente l’interesse sostanziale azionato.
  • In presenza di più capi condannatori autonomi, il giudice dell’ottemperanza deve esaminare separatamente le condizioni dell’azione riferite a ciascun capo: l’inammissibilità per difetto di legittimazione di una domanda non impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere per le altre pretese integralmente soddisfatte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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