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Sentenza

Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della SENTENZA NR. 2213-2024 TRIBUNALE DI TORINO SEZ. LAVORO PER RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DEL DOCENTE.

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e liquidato le somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, e il pagamento delle somme ivi liquidate. La sentenza era stata rilasciata in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione, pur costituitasi formalmente e opponendosi all'accoglimento, non ha contestato l'omessa ottemperanza al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dell'Amministrazione le spese del commissario, senza riconoscere un compenso aggiuntivo al dipendente pubblico incaricato, in quanto le funzioni commissariali sono state ritenute connesse ai suoi compiti istituzionali. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, nonché del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento spontaneo da parte dell'amministrazione è stato ritenuto sussistente prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'azione esecutiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia prodotto in copia attestata conforme all'originale, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e che sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento, quando risulti non contestata l'omessa esecuzione del giudicato.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, e deve provvedere agli atti necessari all'esecuzione entro il termine assegnato, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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