Cassazione Penale, Sentenza n. 27384/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso del Procuratore generale volto a censurare l'assoluzione di Giuseppe Paladino per concorso esterno in associazione mafiosa e a chiedere la riqualificazione anche ai fini dell'art.416-ter; ricorsi di parte degli imputati tesi a censurare le conferme di condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 DPR 309/90) o per associazione mafiosa (art.416-bis), a contestare l'identificazione in intercettazioni, la qualificazione di singoli episodi di spaccio, la natura esplodente della polvere pirica, il trattamento sanzionatorio (prevalenza delle attenuanti) e, per De Biase, la non applicazione del divieto di ne bis in idem rispetto a precedente procedimento non aggravato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Danilo Fiumara, Piero De Sarro e Giuseppe Costanzo (confermate le rispettive condanne in appello). Ha invece accolto in parte i ricorsi relativi a Francesca Antonia De Biase e a Giuseppe Paladino: per De Biase la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente al profilo dell'assorbimento degli episodi e per la verifica dell'eventuale ne bis in idem (duplicazione dell'azione penale per i 667 g di marijuana); per Paladino la sentenza è stata annullata con rinvio affinché altra sezione di appello rivaluti se le prove indichino concorso esterno o il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter). Sono state inoltre disposte condanne al pagamento delle spese processuali e contributi per i ricorsi inammissibili.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
La Corte conferma che, ai fini della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è rilevante la durata temporale dell'osservazione purché dagli elementi acquisiti emerga l'inserimento e l'affectio societatis; la valutazione dei giudici di merito sulla gravità e quantità di stupefacente è insindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Usata per valutare la qualificazione delle singole condotte di detenzione/cessione: la Corte territorialecorrettamente ha ritenuto che il contenuto delle intercettazioni e le osservazioni potessero identificare la natura della sostanza quando logicamente supportato.
La Corte ribadisce i criteri per la partecipazione all'associazione mafiosa (anche contributi di 'manovalanza' o supporto materiale) e ritiene legittima la motivazione di merito quando essa individua elementi univoci di collegamento e sostegno all'organizzazione.
Richiamato per distinguere lo scambio elettorale politico-mafioso dal concorso esterno: è sufficiente l'accordo elettorale che preveda promessa di voti in cambio di vantaggi; ove vi siano ulteriori patti e comportamenti successivi va valutata la configurabilità del concorso esterno.
Richiamato marginalmente nelle doglianze (cumulo/assorbimento di reati); la Cassazione ha esaminato il profilo dell'assorbimento tra episodi in relazione alle prove.
Codice di procedura penale - art. 649
Il divieto del ne bis in idem va valutato con la triade condotta-nesso causale-evento naturalistico: la Corte afferma che la duplicazione dell'azione penale (anche per fatti "diversamente circostanziati") può determinare improcedibilità se l'idem factum è accertato.
Codice di procedura penale - art. 521
Richiamato nel motivo del Procuratore generale relativo alla riqualificazione della fattispecie; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione di merito e la necessità di un riesame in caso di errori logici.
Codice penale - artt. 69 e 133
Riferiti al bilanciamento aggravante/attenuanti e alla determinazione della pena: la Corte precisa che il giudizio equitativo del giudice di merito sul bilanciamento è sindacabile in Cassazione solo se vi sono manifesti errori logici.
Richiamato nella censura sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la valutazione è rimessa al giudice di merito, insindacabile in assenza di fratture logiche.
Legge n. 656/1991 (richiamo a d.l. n. 152 del 1991 - art.7, aggravante)
Utilizzata per contestare l'aggravazione in uno dei procedimenti; la Corte ha valutato l'eventuale sovrapposizione di azioni penali connessa all'aggravante nella verifica del ne bis in idem.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - Protocollo n.7 (art.4) e Carta dei diritti fondamentali UE (art.50)
Richiamate come fonti sovranazionali che supportano il divieto del ne bis in idem e giustificano l'estensione della tutela anche in caso di litispendenza o duplicazione dell'azione penale.
Richiamato nella contestazione sulla responsabilità concorrente; la Corte osserva che va valutato il contributo causale alla associazione mafiosa per configurare concorso esterno.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede il merito probatorio: sono inammissibili i ricorsi che chiedono la semplice rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza dimostrare vizi logici manifesti nella motivazione.
- Per i reati associativi (art.74 DPR 309/90 e art.416-bis) l'affectio societatis e la partecipazione possono essere desunti anche da episodi limitati nel tempo se indicativi di un sistema collaudato e di contributi significativi all'organizzazione.
- Il divieto del ne bis in idem/ improcedibilità va valutato confrontando la triade condotta-nesso causale-evento naturalistico: la duplicazione dell'azione penale, anche se promossa con diverso inquadramento aggravante, può rendere improcedibile il procedimento successivo.
- La distinzione tra scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter) e concorso esterno è sostanziale: un semplice accordo elettorale può integrare l'art.416-ter; se poi l'agente compie atti successivi diretti a rafforzare l'organizzazione, occorre valutare il concorso esterno.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena sono rimessi all'equità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di palesi vizi logici o normativi.
- L'identificazione fonica e le dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria possono avere valore probatorio se la motivazione di merito le valuta congruamente; l'assenza di perizia tecnica non esclude automaticamente l'attendibilità di un riscontro diretto in perquisizione.
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