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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10218/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un ente del comparto sanitario aveva agito in giudizio per ottenere le differenze retributive tra l’inquadramento formalmente posseduto e la categoria superiore corrispondente alle mansioni concretamente svolte. Il Tribunale aveva emesso una condanna generica al pagamento delle differenze, sicché il lavoratore aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo per la quantificazione del quantum debeatur. L’ente aveva proposto opposizione sostenendo che la liquidazione non potesse essere effettuata sulla base del CCNL comparto Sanità 7 aprile 1999, ma dovesse applicarsi l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; inoltre aveva dedotto che non vi fosse giudicato sul criterio di calcolo e che la quantificazione operata determinasse una disparità retributiva ingiustificata rispetto ad altri dipendenti. La Corte d’appello ha confermato il decreto monitorio, ritenendo applicabile il criterio contrattuale di calcolo delle differenze tra i trattamenti economici iniziali delle categorie interessate. In Cassazione l’ente ha articolato tre motivi: 1) violazione del giudicato per avere la Corte territoriale reputato riesaminabile il criterio di liquidazione; 2) falsa applicazione delle norme su mansioni superiori e del CCNL, sostenendo che il differenziale andasse calcolato tenendo conto della fascia economica concretamente goduta dal lavoratore nella categoria inferiore; 3) violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e proporzionalità retributiva, assumendo che il lavoratore venisse a percepire un trattamento superiore ai colleghi parimenti inquadrati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva escluso la discussione sul criterio di calcolo per effetto del giudicato, ma aveva autonomamente individuato la norma applicabile alla fattispecie. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che, nelle ipotesi di assegnazione/riconoscimento di mansioni superiori in ambito pubblico, la differenza economica va calcolata tra i trattamenti iniziali delle due categorie, senza considerare le progressioni economiche maturate nell’inquadramento inferiore risultato illegittimo. Il terzo motivo è stato respinto perché la posizione del lavoratore già in servizio e progressivamente inquadrato non è assimilabile a quella di un dipendente di prima assunzione; la conservazione della posizione economica acquisita non impedisce che, in caso di riconoscimento del superiore inquadramento, sia dovuto il differenziale retributivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato ai fini della dedotta violazione del giudicato; la Corte ha escluso che nella specie fosse stato violato un giudicato sul criterio di quantificazione, poiché la sentenza d’appello aveva compiuto un autonomo giudizio sulla norma applicabile.

  • artt. 278 e 324 c.p.c.

    Richiamati per il tema del giudicato e della condanna generica; la Corte ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente; la Corte ha chiarito che non è questa la base del diritto al differenziale nella fattispecie, ma che l’ulteriore pagamento si giustifica in ragione del corretto superiore inquadramento e della disciplina applicabile.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per l’interpretazione del CCNL; la Corte ha ricostruito il significato delle clausole contrattuali in relazione alla disciplina legale delle mansioni superiori.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo ai fini interpretativi del CCNL.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo ai fini interpretativi del CCNL.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo ai fini interpretativi del CCNL.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo ai fini interpretativi del CCNL.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha tuttavia fondato la decisione sulla disciplina speciale del pubblico impiego e sul rinvio contrattuale.

  • art. 52, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ha affermato che il comma 5 disciplina l’ipotesi non consentita di assegnazione a mansioni superiori e attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore; il differenziale va calcolato tra trattamenti iniziali delle qualifiche, non tra retribuzione effettiva e retribuzione della qualifica superiore. Ha inoltre rilevato che la contrattazione collettiva integra la disciplina legale per la parte ad essa demandata.

  • art. 55, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel terzo motivo, ma il testo non mostra una specifica autonoma applicazione decisoria di tale norma.

  • art. 28 CCNL comparto Sanità 7 aprile 1999

    La Corte ha ritenuto applicabile il criterio previsto dalla clausola contrattuale per la quantificazione delle differenze retributive dovute al dipendente adibito a mansioni superiori, in modo coerente con l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 31, comma 10, CCNL 7 aprile 1999

    Richiamato per escludere che la conservazione della fascia retributiva inferiore impedisca il riconoscimento del corretto differenziale in caso di passaggio/inquadramento superiore.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare precedenti recenti della Corte ritenuti pertinenti alla soluzione del caso.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se le censure non colpiscono la reale giustificazione della decisione, il motivo è inammissibile.
  • In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 va letto nel senso che il lavoratore adibito illegittimamente a mansioni superiori ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche, salvo diversa disciplina contrattuale compatibile con la legge.
  • Ai fini del differenziale retributivo per mansioni superiori non rilevano, di regola, le progressioni economiche maturate nell’inquadramento inferiore risultato illegittimo, poiché il confronto va operato tra i livelli economici iniziali delle posizioni corrispondenti.
  • La conservazione della fascia o posizione economica acquisita nel profilo inferiore non esclude il diritto del lavoratore al differenziale connesso al corretto superiore inquadramento, quando la disciplina applicabile preveda il confronto tra trattamenti iniziali.
  • Non è configurabile una violazione del principio di parità retributiva per il solo fatto che il lavoratore, in ragione dell’anzianità maturata nel profilo inferiore, percepisca un differenziale rispetto ad altri dipendenti che svolgono mansioni analoghe ma non hanno la medesima storia professionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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