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Sentenza

Sentenza n. 1399/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 302/2025 del Tribunale di Torino “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.

Giustizia amministrativa202600348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a corrispondere euro 500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, dedotti eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati secondo il titolo giudiziale, la legge e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva e senza compenso, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Costituisce, secondo il titolo posto in esecuzione, il parametro per la corresponsione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione di capitale e interessi deve essere verificata dall'Amministrazione secondo i parametri legali applicabili; i conteggi della parte privata non sono vincolanti oltre quanto risulti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'eventuale onere del contributo unificato nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione obbligata non abbia dato esecuzione al titolo, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento delle somme di denaro dovute dalle amministrazioni statali.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato nei limiti e secondo i contenuti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti già compiuti, senza attribuire al giudizio una funzione costitutiva del diritto riconosciuto.
  • I conteggi degli interessi e del capitale residuo predisposti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione: la quantificazione deve essere verificata secondo il titolo esecutivo, la decorrenza e la misura previste dalla legge.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio delle funzioni sostitutive a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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