Cassazione Civile, Ordinanza n. 31816/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La controversia nasce dalla mancata restituzione, dopo un sequestro penale poi dissequestrato, di una mandria di animali da carne e da latte. La proprietaria dei beni agiva per ottenere il risarcimento del danno da perdita dei capi sequestrati nei confronti dei soggetti che si erano succeduti nella custodia giudiziaria e del Ministero della giustizia. In primo grado il tribunale aveva condannato vari convenuti in solido, escludendo solo alcuni asseriti custodi per difetto di legittimazione passiva. In appello il solo custode giudiziario effettivamente ricorrente in cassazione vedeva confermata la condanna. Col ricorso per cassazione egli denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 41 c.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato la sua responsabilità come responsabilità da cosa in custodia. A suo dire, il rapporto di custodia giudiziaria ha natura pubblicistica e il custode non può essere tenuto a restituire né a risarcire più di quanto gli sia stato concretamente affidato; dunque, se alcuni animali erano già mancanti all'atto dell'affidamento, egli avrebbe potuto rispondere solo della perdita dei capi effettivamente ricevuti, e non dell'intero valore dei beni originariamente sequestrati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso che la fattispecie fosse sussumibile nell'art. 2051 c.c., osservando che tale norma disciplina i danni cagionati dalle cose custodite e non i danni alle cose custodite. Ha quindi affermato che, nella custodia di beni sequestrati, rileva un'obbligazione ex lege di conservazione in vista della restituzione, la cui violazione integra inadempimento ai sensi dell'art. 1177 c.c., con responsabilità limitata ai soli beni concretamente affidati al custode. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
non si applica ai danni subiti dalle cose custodite, ma ai danni cagionati dalle cose; pertanto non regola la perdita di beni oggetto di sequestro giudiziario affidati a un custode
il richiamo della Corte d'appello al principio di equivalenza causale è ritenuto inconferente rispetto alla qualificazione della responsabilità del custode giudiziario
fonda l'obbligo di conservazione dei beni sequestrati in vista della loro restituzione all'avente diritto
l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate integra un'obbligazione ex lege di conservazione; l'inadempimento è disciplinato secondo la responsabilità per mancata conservazione/restituzione
nel caso di specie continua ad applicarsi il testo anteriore alla riforma del 2022, poiché il ricorso è stato notificato prima del 1 gennaio 2023; il controricorso richiede quindi notificazione oltre al deposito
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi di tale norma
art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
consente l'ultrattività del previgente regime processuale per i ricorsi notificati prima del 1 gennaio 2023
art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
ha modificato l'art. 370 c.p.c., ma la modifica non si applica al giudizio in esame
richiamata nel testo in relazione alla disciplina transitoria della riforma processuale
Massime di principio
- Nel caso di perdita o danneggiamento di beni affidati a custodia giudiziaria, la responsabilità del custode non si inquadra nell'art. 2051 c.c., perché tale norma riguarda i danni prodotti dalla cosa e non i danni subiti dalla cosa.
- La custodia giudiziaria di beni sequestrati comporta un'obbligazione ex lege di conservazione e restituzione; se i beni non vengono restituiti, il custode risponde per inadempimento ai sensi dell'art. 1177 c.c., salvo prova che l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile.
- La responsabilità del custode e il conseguente risarcimento sono circoscritti ai soli beni effettivamente e specificamente affidati in custodia, non all'intero complesso dei beni originariamente sequestrati se una parte non era stata consegnata al custode.
- Nel processo di cassazione, per i ricorsi introdotti prima dell'entrata in vigore della riforma del 2022, continua ad applicarsi il previgente art. 370 c.p.c., con necessità di notificazione del controricorso oltre al deposito; un mero atto di costituzione non notificato non vale come controricorso rituale.
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