Cassazione Civile, Ordinanza n. 08857/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro alle dipendenze di un'azienda sanitaria pubblica. La dipendente, inquadrata come puericultrice nella categoria B/BS del CCNL Sanità, aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive assumendo di aver svolto mansioni proprie della superiore categoria C. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che le mansioni delle puericultrici B/BS e C fossero identiche e che la distinzione dipendesse solo dall'esperienza professionale, maturata dalla lavoratrice per almeno cinque anni. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la categoria C richieda non solo esperienza, ma anche conoscenze teoriche specialistiche, capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità, non surrogabili dalla mera anzianità di servizio, e che il passaggio alla categoria superiore presupponga una selezione interna. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione delle declaratorie contrattuali e delle norme del vecchio regolamento professionale, sostenendo che B/BS e C avrebbero mansioni identiche e che, essendo la differenza basata solo sull'esperienza maturata, il superamento dei cinque anni avrebbe fatto scattare il trattamento della categoria C; (2) violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di prova e mansioni superiori, lamentando che la corte territoriale avesse escluso la sufficienza delle allegazioni e delle prove senza indicare quali fossero quelle necessarie e senza confrontare le attività dedotte con i profili contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la declaratoria del CCNL per la categoria C richiede un insieme di requisiti ulteriori rispetto alla sola esperienza professionale, come capacità tecniche elevate, conoscenze teoriche specialistiche, autonomia e responsabilità; inoltre il passaggio alla categoria superiore non è automatico per mera anzianità, ma passa attraverso una selezione interna, incompatibile con un avanzamento ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che il ricorso non sintetizzava adeguatamente le allegazioni rilevanti e si limitava a riprodurre alcuni capitoli di prova, senza dimostrare il nesso di decisività delle dedotte omissioni istruttorie. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso, ma i motivi vengono poi respinti/inammissibili per le ragioni indicate dalla Corte
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; chi denuncia vizi sulle allegazioni o sulle prove deve sintetizzare compiutamente il contenuto rilevante degli atti e non limitarsi a riprodurre singoli capitoli istruttori
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato nel secondo motivo in tema di mansioni superiori, ma la Corte decide la controversia principalmente sulla corretta lettura delle declaratorie contrattuali e sulla specificità delle allegazioni
art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare che il passaggio di categoria presuppone una selezione interna e non può derivare automaticamente dal mero decorso del tempo
art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
evocato dalla ricorrente per il trattamento economico correlato alle mansioni superiori; la domanda è respinta perché non provata l'effettiva esecuzione di mansioni della categoria superiore
art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
richiamato nel secondo motivo; la Corte ne esclude la violazione per inammissibilità della censura e per mancanza di specificità
art. 13, r.d. n. 1908/1940
richiamato per la definizione del profilo professionale di puericultrice
artt. 12 e 13 legge n. 1098/1940
richiamati nel primo motivo insieme al regolamento professionale per sostenere l'identità delle mansioni tra i profili considerati
art. 16 CCNL 7 aprile 1999
"i passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione"
conferma che il passaggio alla categoria superiore richiede una procedura selettiva e non scatta automaticamente per anzianità o esperienza maturata nel profilo inferiore
Allegato 1 (Declaratorie – Categoria C) CCNL Comparto Sanità 19 aprile 2004
"conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate ... autonomia e responsabilità ... eventuale coordinamento e controllo di altri operatori"
la categoria C non si identifica con la sola esperienza, ma con un quid pluris di professionalità, tecnica, autonomia e responsabilità
Allegato 1 (Declaratorie – Categorie B e BS) CCNL Comparto Sanità 7 aprile 1999
richiamato per il confronto con la categoria C nella definizione del profilo di puericultrice
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il richiamo all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La mera esperienza maturata nello svolgimento di mansioni del profilo inferiore non basta, da sola, a integrare l'esercizio di mansioni riconducibili alla categoria superiore quando la contrattazione collettiva richiede ulteriori requisiti qualitativi e professionali, come capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità.
- Se le declaratorie contrattuali prevedono per l'accesso alla categoria superiore una selezione interna e il possesso di requisiti culturali e professionali, il passaggio non può essere considerato automatico per il solo decorso del tempo o per la mera anzianità di servizio.
- Chi ricorre per cassazione denunciando vizi sulle allegazioni o sulla prova deve rispettare un rigoroso onere di specificità: occorre sintetizzare compiutamente i fatti allegati e indicare in modo puntuale i mezzi di prova e la loro decisività, non essendo sufficiente la trascrizione di singoli capitoli istruttori.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel rivalutare il contenuto delle declaratorie contrattuali e delle risultanze istruttorie, salvo che il ricorso indichi in modo specifico un effettivo errore di diritto o un vizio processuale decisivo.
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