Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08836/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore pubblico)

La controversia

Un dirigente di I livello di una azienda sanitaria aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive, sostenendo di avere svolto di fatto, per un periodo pluriennale, mansioni riconducibili alla dirigenza di II livello presso una macrostruttura sanitaria qualificata come struttura complessa. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando l'allegazione non contestata dei fatti e ritenendo rilevante il solo svolgimento di fatto delle mansioni, anche in assenza di formale provvedimento di assegnazione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione dell'art. 2103 c.c. e delle norme collettive richiamate dal giudice di merito, sostenendo che per la dirigenza pubblica e sanitaria non è applicabile la disciplina delle mansioni superiori propria del lavoro subordinato non dirigenziale e che la retribuzione dirigenziale è regolata dal principio di onnicomprensività ex art. 24 d.lgs. n. 165/2001 (e, prima, art. 24 d.lgs. n. 29/1993). Ha inoltre contestato che la mancata contestazione dei fatti allegati potesse esonerare il giudice dalla verifica della fondatezza in concreto della pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso direttamente la causa ex art. 384 c.p.c., rigettando la domanda del dirigente volta al riconoscimento delle differenze retributive. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero processo, in ragione della peculiare vicenda processuale e dell'esito dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge e di contratti collettivi.

  • art. 2103 c.c.

    La Corte ha escluso la sua applicabilità alla dirigenza pubblica privatizzata e, in particolare, alla dirigenza sanitaria, ai fini del riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come norma che sancisce l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte vi riconduce il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, che remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio o su designazione dell'amministrazione.

  • art. 24 d.lgs. n. 29/1993

    È richiamato come disciplina previgente, in sostanza equivalente, che già esprimeva il principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato per ribadire che la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, senza applicazione della disciplina delle mansioni superiori.

  • art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000

    È richiamato insieme alla normativa di settore per confermare l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte afferma che non è applicabile al rapporto dirigenziale, essendo riferibile al personale non dirigente.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha fatto uso del potere di decisione nel merito dopo la cassazione, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle mansioni superiori di cui all'art. 2103 c.c. non si applica ai dirigenti, poiché la qualifica dirigenziale esprime idoneità a ricoprire un incarico e non una carriera fondata sull'espletamento di mansioni tipizzate.
  • Per la dirigenza sanitaria, la normativa speciale di settore e la contrattazione collettiva escludono il riconoscimento di differenze retributive in base al mero svolgimento di fatto di mansioni superiori, quando non vi sia un titolo che giustifichi un trattamento economico ulteriore.
  • La retribuzione del dirigente è governata dal principio di onnicomprensività: il trattamento economico contrattuale remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio o comunque su designazione dell'amministrazione di appartenenza.
  • La mancata contestazione di alcune allegazioni di fatto non consente, da sola, di superare una regola sostanziale che esclude il diritto azionato; il giudice deve comunque verificare la corretta disciplina giuridica applicabile al rapporto.
  • Quando la questione è risolvibile in diritto sulla base di un orientamento consolidato e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.