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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08860/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a cartella di pagamento emessa per contributi agricoli relativi ad annualità molto risalenti (1983, 1984, 1986, 1988, 1989 e 1990). In primo grado e in appello l'opposizione era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto che la prescrizione del credito contributivo fosse stata validamente interrotta da atti pervenuti all'indirizzo del destinatario, escludendo che fosse decisivo il decorso del termine di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c., e aveva anche ritenuto non provato l'asserito pagamento dei contributi. Gli eredi del debitore hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 25 d.lgs. 46/1999, sostenendo che l'ente previdenziale fosse decaduto per mancata iscrizione a ruolo dei crediti nei termini; (2) violazione dell'art. 24 Cost. in relazione agli artt. 2220 c.c. e 635 c.p.c., deducendo che, dopo una lunga inerzia, non fosse consentito richiedere contributi così risalenti sulla base di una mera attestazione di credito del 2010 e che ciò comprimessse il diritto di difesa, anche perché l'imprenditore non è tenuto a conservare i documenti oltre dieci anni.

La decisione

Prima della decisione in camera di consiglio è stato depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha preso atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha escluso la regolazione delle spese per mancata attività difensiva delle controparti. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione del processo, non opera il contributo unificato დამატivo previsto per rigetto/inammissibilità/improcedibilità. La sentenza non affronta nel merito i motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 46/1999

    Richiamato come norma sulla decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, invocata dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della cartella.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti come parametro costituzionale del diritto di difesa, in relazione alla pretesa di crediti molto risalenti.

  • art. 2220 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte d'appello; il termine di conservazione delle scritture contabili è ritenuto irrilevante ai fini del maturare della prescrizione, secondo quanto riferito nella decisione impugnata.

  • art. 635 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa attestazione di credito utilizzata dall'ente per la riscossione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso, nella disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma sulla rinuncia al ricorso, richiamata per dare atto dell'atto depositato prima dell'adunanza camerale.

  • art. 391 c.p.c.

    Base normativa della declaratoria di estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte precisa che non si applica all'estinzione del processo, essendo prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia validamente depositata prima della decisione comporta l'estinzione del giudizio di cassazione, senza esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia, non si provvede alla regolazione delle spese se le controparti non hanno svolto attività difensiva.
  • La previsione del contributo unificato aggiuntivo per il ricorrente soccombente non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma è limitata alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Le questioni sostanziali dedotte col ricorso restano assorbite dalla rinuncia e non vengono decise nel merito.
  • Il termine di conservazione delle scritture contabili, di per sé, non incide automaticamente sulla prescrizione del credito se risultano atti interruttivi ritualmente giunti al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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