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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08830/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di azienda sanitaria, inquadrata come puericultrice nella categoria B, livello BS, volta a ottenere le differenze retributive asseritamente spettanti per avere svolto mansioni riconducibili alla superiore categoria C. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che le puericultrici B/BS e C svolgessero mansioni sostanzialmente identiche e che la distinzione dipendesse solo dall’esperienza professionale maturata; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, valorizzando le declaratorie contrattuali e ritenendo che la categoria C richiedesse, oltre all’esperienza, ulteriori elementi di professionalità (conoscenze teoriche e pratiche specialistiche, capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità), oltre a un sistema di selezione interna per il passaggio di categoria. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione delle declaratorie del CCNL comparto sanità e degli artt. 12 e 13 l. n. 1098/1940, sostenendo che le categorie B e C avrebbero mansioni identiche e che il solo decorso del tempo e l’esperienza quinquennale sarebbero sufficienti a integrare la categoria superiore; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 52, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’adeguatezza delle allegazioni e delle prove sulle mansioni svolte, senza indicare quali specifiche allegazioni sarebbero state necessarie e senza valutare i capitoli istruttori e il raffronto con le declaratorie contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la declaratoria della categoria C del CCNL richiede non solo esperienza professionale, ma anche conoscenze teoriche specialistiche, capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità, sicché non è configurabile un passaggio automatico alla categoria superiore per il solo decorso del tempo o per la mera esperienza maturata nel profilo sottostante. Ha inoltre valorizzato la previsione contrattuale sul passaggio di categoria previo superamento di una selezione interna, incompatibile con l’accesso meramente ratione temporis. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente si limitava a riprodurre alcuni capitoli di prova senza riassumere compiutamente le allegazioni e senza dimostrare la decisività delle prove asseritamente pretermesse. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • Allegato 1 (Declaratorie – Categoria C) CCNL Comparto Sanità 19 aprile 2004

    "conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità... esperienza professionale e specialistica..."

    la categoria C non si identifica con la sola esperienza, ma richiede un quid pluris di competenze, autonomia e responsabilità.

  • Allegato 1 (Declaratorie – Categorie B e BS) CCNL Comparto Sanità 7 aprile 1999

    richiamato per confrontare il profilo della puericultrice di categoria B/BS con quello superiore.

  • artt. 12 e 13 r.d. n. 1908/1940

    utilizzati per definire il profilo della puericultrice e della puericultrice esperta.

  • art. 16 CCNL Comparto Sanità 7 aprile 1999

    "i passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna"

    il passaggio di categoria presuppone una selezione interna e non opera automaticamente con il solo maturare dell’anzianità.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per escludere che il passaggio di categoria possa avvenire in assenza del meccanismo selettivo previsto.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente per chiedere il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori asseritamente svolte.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 2103 c.c. e alle norme processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come violato per asserita omissione di pronuncia/errata considerazione delle allegazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto come violato in relazione al governo delle prove e del prudente apprezzamento.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato per sostenere il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con adeguata sintesi delle allegazioni e trascrizione dei passaggi rilevanti.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    indicato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato quale norma procedurale per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento del superiore inquadramento o del trattamento corrispondente non può fondarsi sulla sola anzianità di servizio o sulla mera esperienza maturata nel profilo inferiore: occorre la prova dello svolgimento di mansioni effettivamente riconducibili alla categoria superiore secondo le declaratorie contrattuali.
  • Quando il contratto collettivo descrive la categoria superiore con requisiti ulteriori rispetto all’esperienza professionale, il giudice deve verificare la presenza di un quid pluris qualitativo nelle mansioni svolte, non potendo equiparare automaticamente mansioni materialmente simili solo perché esercitate più a lungo.
  • Se la disciplina collettiva prevede per il passaggio alla categoria superiore una selezione interna o il possesso di requisiti culturali e professionali specifici, tale meccanismo esclude che l’inquadramento superiore possa derivare automaticamente dal mero trascorrere del tempo.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura relativa all’erronea valutazione delle allegazioni e delle prove deve essere specifica e autosufficiente: non basta riprodurre singoli capitoli di prova, ma occorre sintetizzare compiutamente le allegazioni rilevanti e dimostrare la decisività dell’omissione istruttoria denunciata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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