Cassazione Civile, Ordinanza n. 08864/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della dirigente contro l’azienda sanitaria. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’esito contrastante nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente di primo livello del settore sanitario che ha chiesto alla propria azienda sanitaria il pagamento di differenze retributive per avere svolto, dal 1 luglio 1998 al 30 novembre 2003, di fatto le funzioni di dirigente di una macrostruttura qualificata come struttura complessa, ritenute corrispondenti a un livello dirigenziale superiore. In primo e secondo grado la domanda è stata accolta in parte, valorizzando l’allegazione di fatti non contestati e la documentazione sulla complessità della struttura. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e dei contratti collettivi, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente applicato l’art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria, nonostante l’inapplicabilità di tale norma ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato ex art. 19 d.lgs. n. 165/2001. Ha inoltre richiamato l’art. 24 d.lgs. n. 29/1993 e il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, censurando anche il rilievo attribuito alla mancata contestazione delle circostanze fattuali senza una verifica concreta della fondatezza della domanda.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e di contratti collettivi.
art. 2103 c.c.
Non si applica al rapporto dirigenziale del pubblico impiego privatizzato, e quindi non fonda il diritto a differenze retributive per mansioni superiori nella dirigenza sanitaria.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
Sancisce l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. ai dirigenti e sottolinea che la qualifica dirigenziale esprime idoneità a ricoprire un incarico, non una progressione di mansioni.
art. 24 d.lgs. n. 29/1993
È richiamato quale antecedente normativo del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
Conferma, per la dirigenza sanitaria, l’inquadramento in un unico ruolo e l’inidoneità del modello delle mansioni superiori a fondare pretese retributive ulteriori.
art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000
Ribadisce per la dirigenza sanitaria il sistema della unitarietà del ruolo e del trattamento economico contrattuale.
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
Il trattamento economico fissato dalla contrattazione collettiva remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti al dirigente nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell’ufficio o dall’amministrazione; esprime il principio di onnicomprensività.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
È ritenuto non applicabile ai dirigenti, perché riferito al personale non dirigenziale.
art. 384 c.p.c.
Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la disciplina delle mansioni superiori di cui all’art. 2103 c.c. non si applica alla dirigenza, poiché la qualifica dirigenziale non coincide con una carriera fondata su specifiche mansioni, ma con l’idoneità a ricoprire un incarico.
- Per la dirigenza sanitaria la pretesa a differenze retributive non può essere fondata sul mero svolgimento di fatto di funzioni superiori, se il sistema normativo e contrattuale prevede un unico ruolo e un trattamento economico onnicomprensivo.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale impedisce di riconoscere compensi aggiuntivi per funzioni e incarichi rientranti nell’ufficio del dirigente o conferiti dall’amministrazione, salvo diversa previsione normativa o contrattuale.
- In cassazione, quando la corretta applicazione della regola di diritto conduce univocamente al rigetto della domanda e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.
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