Cassazione Civile, Sentenza n. 18271/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ASL impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, riformando il primo grado, aveva riconosciuto ai dirigenti medici il diritto al mantenimento della "retribuzione di posizione" cd. variabile aziendale nella misura antecedente alle decurtazioni deliberate dall'ASL (delibera 22/11/2006) e, per alcuni, differenze dovute a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale. L'ASL deduceva, tra l'altro, errori di giurisdizione (sosteneva che la controversia fosse di competenza del giudice amministrativo), vizi di procedimento e violazioni delle norme e dei contratti collettivi concernenti la determinazione, compensazione e graduazione delle voci retributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale dell'ASL (secondo motivo), ritenendo che, avendo la Corte d'appello riformato la declaratoria di incompetenza del primo giudice (Tribunale) in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. (nella versione applicabile), rimandare le parti davanti al primo giudice anziché decidere nel merito sulla pretesa relativa alla retribuzione variabile. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a quella parte e la causa rinviata al Tribunale di Taranto per la prosecuzione. Gli altri motivi dell'ASL sono stati respinti o dichiarati inammissibili; il ricorso incidentale proposto da Biondi è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre rigettato le censure che miravano a rinnovare valutazioni di merito già compiute dal giudice di merito (inammissibilità per tentativo di terzo grado di merito).
Norme richiamate
art. 353 cod. proc. civ. (versione anteriore al d.lgs. n.149/2022)
"Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice."
La Corte ha ritenuto applicabile la norma: quando la Corte d'appello riconosce la giurisdizione del giudice ordinario su cui il primo grado aveva deciso in senso contrario, deve rimandare le parti al primo giudice e non decidere nel merito; omissione di tale rimessione giustifica la cassazione parziale.
Richiamato rispetto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultrapetizione); la Corte ha precisato che la censura deve essere formulata con sufficiente specificità per essere esaminata in Cassazione.
art. 360 cod. proc. civ. (elenchi dei motivi di cassazione)
Norma di riferimento per le doglianze di legittimità: la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di nullità, omessa pronuncia e violazione di norme di diritto dedotti dall'ASL.
Riferimento normativo citato nelle doglianze in materia di giurisdizione e competenza; la Corte ha comunque ritenuto rispettata la giurisprudenza consolidata sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di pretese retributive derivanti da contrattazione collettiva.
articoli del c.c.n.l. (art. 24, comma 11 del CCNL 3 novembre 2005; art. 53 CCNL 5 dicembre 1996; art. 40 CCNL 8 giugno 2000)
Art. 24, comma 11 del c.c.n.l. 3 novembre 2005 (interpretazione autentica dell'art. 53 CCNL 1996 e art. 40 CCNL 2000)
La Corte territoriale aveva richiamato questa norma per spiegare che la retribuzione di posizione minima contrattuale funge da anticipazione e viene poi assorbita nel valore complessivo attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni; la Cassazione non ha riformato questo apprezzamento di merito, rilevando invece l'errore procedurale dell'appello sul punto della variabile.
art. 60 CCNL 1994-1997 e art. 50 CCNL 1998-2001
Citate dall'ASL nei motivi di doglianza sull'interpretazione e applicazione dei contratti collettivi relativi alle voci retributive; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze perché attinenti alla rivalutazione di fatti e valutazioni di merito.
d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 2, comma 1 e art. 63)
Rilevato nelle questioni di giurisdizione e nell'ambito delle relazioni di lavoro pubblico: la Corte ha confermato l'indirizzo che, quando si contesta la corretta corresponsione della retribuzione derivante dalla contrattazione collettiva, la posizione è qualificabile come diritto soggettivo e rimessa al giudice ordinario.
Citato tra le norme richiamate dall'ASL; la Corte non ha accolto le censure basate su questa norma, principalmente per ragioni di inammissibilità o perché implicavano riesame di fatto.
Riferimento implicato nelle doglianze riguardanti la compensazione e la possibilità di recupero/scomputo di somme erogate a titolo diverso; la Corte ha ritenuto che le questioni di fatto sulla effettiva compensazione siano materie di merito non sindacabili in Cassazione.
d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 13, comma 1-quater)
La Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni previste da tale norma in relazione al contributo unificato per il ricorso incidentale.
Massime di principio
- Se la controversia verte sulla corretta corresponsione di retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva, tale pretesa è normalmente qualificabile come diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (salvo specifiche eccezioni).
- Quando la Corte d'appello riforma la declaratoria di incompetenza del primo giudice in favore della giurisdizione ordinaria, deve rimandare le parti al primo giudice (art. 353 c.p.c., nella versione applicabile): decidere direttamente sul merito in tali casi è motivo di cassazione parziale.
- La Corte di legittimità non è sede per riesaminare valutazioni probatorie e di fatto del giudice di merito: molte doglianze che mirano a rinnovare il giudizio di fatto sono inammissibili in Cassazione.
- Non può operarsi compensazione tra voci retributive diverse (es. retribuzione minima contrattuale e variabile aziendale) senza prova documentale e normativa chiara che autorizzi tale compensazione; la graduazione delle funzioni e l'eventuale recupero delle somme devono risultare dagli atti aziendali per essere efficaci.
- In cassazione le eccezioni procedurali (omessa pronuncia su questioni di rito) sono valutate con criteri di ammissibilità specifici: omessa pronuncia su questioni di merito è diversa dall'omesso esame di eccezioni pregiudiziali di rito e può non costituire vizio ai fini dell'art. 112 c.p.c.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere formulati con specificità e chiarezza: censure generiche o che non individuano con precisione il vizio processuale o di diritto saranno dichiarate inammissibili.
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