Cassazione Civile, Sentenza n. 18698/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a Moretta per accessi non autorizzati alle banche dati INPS. L'INPS deduceva che le risultanze istruttorie dimostravano la responsabilità disciplinare del dipendente; in cassazione contestava la valutazione probatoria della Corte territoriale, denunciando travisamento, omissione di fatti decisivi e violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sul corretto uso delle evidenze processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS ritenendo che le censure proposte consistessero nella mera richiesta di riesame in fatto e di rivalutazione della prova, materie non devolute a questa sede. La Corte ha ritenuto immune da vizi l'apprezzamento della Corte d'Appello che aveva rilevato incongruenze tra quanto contestato e gli elementi probatori (assenze del dipendente in alcuni giorni, corrispondenza degli accessi a richieste d'utenza, assenza di normativa interna che vietasse gli accessi, mancata dimostrazione della violazione di procedure). Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile; spese di giudizio a carico dell'INPS (euro 200,00 esborsi e euro 4.500,00 compensi), con annotazione sulla spettanza del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'INPS non abbia assolto pienamente il proprio onere probatorio e che la censura in cassazione fosse una riedizione del giudizio di merito.
art. 115 c.p.c.
Principio della funzione assertiva della domanda e della controversia; richiamato nel quadro delle doglianze sull'apprezzamento delle prove.
art. 116 c.p.c.
Potere del giudice di valutare liberamente le prove; la Corte d'Appello ha esercitato tale valutazione motivandola e la Corte di Cassazione non è intervenuta sul merito probatorio.
art. 421 c.p.c.
Norme sul processo civile esecutivo e sulle prove documentali; richiamata nel contesto delle censure probatorie, con la Cassazione che esclude la possibilità di un nuovo apprezzamento in sede di legittimità.
art. 111 Cost. (commi 2, 6, 7)
Tutela del giusto processo; le doglianze dell'INPS in ordine a presunte violazioni del diritto a un giusto processo e alla valutazione corretta delle prove non sono state ritenute fondate perché attengono alla valutazione di merito, non sindacabile in cassazione salvo errori di diritto.
art. 6 CEDU
Diritto a un equo processo; evocato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'intervento in questa sede.
art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore importo dovuto dal ricorrente in relazione al procedimento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per il riesame in fatto e per la rivalutazione della prova: le doglianze che si limitano a contestare la valutazione empiri ca del giudice di merito sono inammissibili.
- In materia disciplinare la prova della responsabilità del dipendente grava sul datore di lavoro; inconsistenze, mancanza di correlazione temporale o di riferibilità diretta degli accessi (log, presenze) possono rendere il fatto non provato.
- Per sanzionare l'accesso a banche dati è importante dimostrare: a) l'esistenza di una norma, regolamento o ordine di servizio che vieti/regoli gli accessi; b) la violazione della procedura prevista; c) la riconducibilità diretta degli accessi all'agente (log, badge, timbrature, presenza); d) l'assenza di giustificazione legittima (richieste d'utenza).
- Chi impugna in Cassazione deve fondare il ricorso su questioni di diritto (errori di diritto, travisamento della prova con chiara e specifica indicazione delle contraddizioni) e non sulla semplice divergenza di apprezzamento delle prove.
- Per il datore di lavoro pubblico è consigliabile raccogliere e preservare in modo documentato tutte le evidenze (log informatici, registri presenze, richieste d'utenza, ordini di servizio) e instaurare procedure disciplinari conformi alle garanzie del giusto processo.
- Per il lavoratore è utile documentare la propria presenza/assenza, le richieste ricevute allo sportello e ogni elemento che possa dimostrare la legittimità o l'estraneità agli accessi contestati.
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