Cassazione Civile, Sentenza n. 17707/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Notaro ha contestato di aver lavorato dal maggio 2008 (anziché da luglio 2008 formalmente) fino al 18/02/2011 con orario 8:00-18:00 da lunedì a sabato, chiedendo differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario e sostenendo che gli importi indicati nelle buste paga erano maggiori rispetto alle somme effettivamente pagate tramite bonifico. Ha chiesto la condanna a €27.354,22 complessivi.
La decisione
Il Tribunale ha parzialmente accolto, riconoscendo differenze ordinarie e limitando lo straordinario a 12 ore settimanali. La Corte d'Appello ha ridotto la condanna a €4.425,85 ritenendo insufficiente la prova della retrodatazione del rapporto e dell'orario denunciato dal ricorrente e operando un ricalcolo aritmetico sulla differenza tra importi indicati nelle buste paga non quietanzate e i bonifici effettivamente accreditati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Notaro, confermando l'operato della Corte d'Appello, ritenendo ammissibile la contestazione dei conteggi in appello come mera difesa e dichiarando inammissibili i motivi che sollecitavano nuova valutazione di fatto e di calcoli riservata ai giudici di merito. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in Cassazione (liquidate in €3.000,00 oltre €200,00 spese vive e accessori) e al versamento del contributo unificato aggiuntivo, mentre non è stata disposta alcuna condanna per lite temeraria.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
art. 345, co. 2 e 3 c.p.c.
La Corte ha distinto tra eccezione nuova, vietata in appello, e mera contestazione dei conteggi (difesa) che invece è consentita; l'art.345 impedisce l'introduzione in appello di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non prospettati in primo grado
art. 437 c.p.c.
Richiamato sul tema dei limiti dell'appello rispetto alle eccezioni nuove: non è ammessa la proposizione in appello di talune eccezioni che incidono sulla fondatezza del diritto ma la contestazione dei conteggi come difesa resta consentita
art. 360 c.p.c.
Il ricorrente non ha inquadrato le censure nei motivi di ricorso di legge previsti; molte doglianze erano in realtà valutazioni di fatto e quindi inammissibili in Cassazione
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non i prospetti di calcolo: occorre distinguere tra componente fattuale (attestabile) e componente normativa/ricognitiva del calcolo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20/01/2008
sez. IV titolo IV artt. 3, 5, 6, 7 CCNL 20/01/2008
Il ricorrente richiamava norme CCNL per la quantificazione delle retribuzioni, ma la Corte ha ritenuto che la diversa interpretazione/quantificazione dei conteggi fosse questione di fatto/valutazione dei calcoli riservata ai giudici di merito
art. 39 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai diritti dei lavoratori; la Cassazione ne ha preso atto ma ha escluso che la questione attenga a profili di diritto risolvibili in sede di legittimità senza rivalutazione di fatto
art. 2099 c.c.
Riguarda la determinazione della retribuzione; la Corte ha ritenuto che la quantificazione concreta del credito retributivo richiedesse accertamenti di fatto propri del merito
art. 96 c.p.c.
Norma sulle spese per lite temeraria; la Corte ha escluso l'applicazione perché non ha ravvisato consapevolezza dell'infondatezza o grave negligenza nella proposizione del ricorso
d.P.R. n. 115/2002
art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'ulteriore contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha disposto l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il lavoratore ha l'onere della prova dell'esistenza e delle caratteristiche del rapporto di lavoro, specialmente quando si chiede la retrodatazione rispetto a un contratto formale
- La fase dì prove preliminari o di 'prova sperimentale' può precedere un rapporto stabile, ma la sua asserzione richiede testimonianze e prove ritenute attendibili dal giudice di merito
- La contestazione dei conteggi e dei prospetti di calcolo può essere sollevata in appello come mera difesa; è invece vietato introdurre in appello eccezioni nuove che modificano i fatti impeditivi o estintivi
- In materia di quantificazione delle differenze retributive il giudice di merito può procedere a ricalcoli aritmetici e valutazioni probatorie; la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e dei calcoli
- Il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) riguarda fatti storici, non le interpretazioni giuridiche o i calcoli contabili: va distinta la componente fattuale da quella normativa dei conteggi
- Richiami normativi al CCNL o al codice civile possono essere valutati in diversa misura: le questioni di diritto sono sindacabili in Cassazione, le contestazioni di fatto sulla misura del credito no
- La condanna per lite temeraria richiede prova della consapevolezza dell'infondatezza o della grave negligenza; la mera soccombenza non basta per sanzione
- Quando vi sono discrepanze tra buste paga e pagamenti bancari, il giudice può ritenere dovuti gli importi risultanti da un confronto aritmetico salvo dimostrazione che somme ulteriori sono state corrisposte in contanti o diversamente
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