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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18204/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'ASL Taranto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, riformando il primo grado, aveva riconosciuto ai dirigenti medici il diritto al pagamento di somme relative alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale e, per alcuni, alla differenza di retribuzione di posizione minima. Il ricorso articolava sei motivi: in particolare contestava l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario (anziché amministrativo), la violazione dell'obbligo dell'appello di rimandare le parti al primo giudice quando la Corte d'appello dichiara che il giudice ordinario ha la giurisdizione (art. 353 c.p.c.), vizi di ultrapetizione e violazioni di norme civili e contrattuali in relazione alla corretta determinazione/compensazione delle voci retributive (articoli del CCNL, d.lgs. 165/2001, art. 2112 c.c., artt. 1241 e ss. c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo del ricorso (omessa rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c. nella versione applicabile), ritenendo che la Corte d'appello, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla pretesa sulla retribuzione variabile aziendale, non poteva decidere nel merito ma avrebbe dovuto rinviare le parti al Tribunale di primo grado. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla parte relativa alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale e la causa è stata rinviata al Tribunale di Taranto. Il primo motivo è stato respinto (la Cassazione ha confermato la linea giurisprudenziale che attribuisce al giudice ordinario la competenza per le pretese retributive contrattuali), il quarto motivo è stato assorbito, gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha disposto il rinvio per la regolamentazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. proc. civ.

    Nella versione applicabile al caso (anteriore alle modifiche del d.lgs. n.149/2022 per impugnazioni anteriori al 28/2/2023), se la Corte d'appello riforma la sentenza del primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha la giurisdizione negata dal primo giudice, deve rimandare le parti davanti al primo giudice; la violazione di tale obbligo ha determinato la cassazione parziale.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 1, 3, 4)

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: nullità per violazione di norme di diritto, falsa applicazione di norme, e motivi relativi al vizio di procedura quali omissione della rimessione. La Corte ha esaminato i motivi alla luce di tali parametri, dichiarando inammissibili quelli che miravano a riesaminare i fatti.

  • art. 386 cod. proc. civ.

    Richiamato nei motivi di cassazione come norma di rifermento per l'applicazione delle regole processuali; la Corte ne ha valutato l'eterodirezione con gli altri motivi procedurali e di giurisdizione.

  • art. 24, comma 11 del CCNL 3 novembre 2005 (interpretazione autentica art. 53 CCNL 5/12/1996 e art. 40 CCNL 8/6/2000)

    La retribuzione di posizione minima contrattuale è corrisposta quale anticipazione e viene assorbita nel valore complessivo attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni; alla minima si aggiunge la differenza necessaria a raggiungere il valore dell'incarico garantendo che il valore non sia inferiore al minimo percepito.

  • art. 60 CCNL 1994-1997 e art. 50 CCNL 1998-2001

    Richiamati nel ricorso per censurare la valutazione delle voci retributive; la Corte ha però ritenuto inammissibili le censure che richiedevano una rivalutazione dei fatti e della graduazione aziendale già valutati in merito.

  • art. 2, comma 1 e art. 63 del d.lgs. n. 165/2001

    Norme sul rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione utilizzate nelle argomentazioni sul regime giurisdizionale e sulla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico; la Corte ha ribadito l'applicabilità della giurisprudenza che valorizza la tutela della posizione retributiva come diritto soggettivo.

  • art. 2112 cod. civ.

    Richiamato nelle doglianze con riferimento a tutele in caso di trasferimento d'azienda; non decisivo nel punto di cassazione accolto, e valutazioni su di esso sono state assorbite o ritenute inammissibili se miravano a rinnovare l'esame dei fatti.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato; invocato per censurare presunta ultrapetizione della Corte d'appello, ma la Cassazione ha dichiarato il relativo motivo inammissibile per carenza di specificità.

  • artt. 1241 e ss. cod. civ.

    Norme sulla compensazione dei crediti; citate nel ricorso per sostenere la possibilità di compensare voci retributive differenti, ma la Corte ha ritenuto tali censure come tentativo di riesaminare fatti e risultanze documentali, e dunque inammissibili.

Massime di principio

  • La contestazione della corretta corresponsione della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva costituisce generalmente un diritto soggettivo sindacale e può rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario (giudice del lavoro).
  • Se la Corte d'appello, nel riformare il primo grado, dichiara che il giudice ordinario ha giurisdizione e la norma procedurale applicabile impone la rimessione al primo giudice (art. 353 c.p.c. nella versione pertinente), la Corte d'appello non può decidere nel merito la questione ma deve rinviare le parti al Tribunale; la violazione di tale obbligo determina cassazione limitata al punto.
  • Le censure in cassazione che mirano a rinnovare la valutazione dei fatti, delle prove e della graduazione aziendale sono inammissibili: la Corte di legittimità non è sede per un terzo grado di merito.
  • La retribuzione minima contrattuale, secondo l'interpretazione del CCNL richiamata dalla giurisprudenza, funziona come anticipazione ed è assorbita nel valore complessivo dell'incarico determinato dalla graduazione delle funzioni; non è possibile compensare automaticamente voci previste a titolo diverso (minimo contrattuale inderogabile vs. variabile aziendale) senza prova dell'effettivo recupero.
  • Nelle impugnazioni per ultravpetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è necessario indicare con precisione gli atti, le domande e le parti di sentenza che si ritiene siano state travalicati, altrimenti il motivo è inammissibile per carenza di specificità.

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