Cassazione Civile, Sentenza n. 18218/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla corresponsione di somme richieste dai dirigenti medici a titolo di retribuzione di posizione minima prevista dalla contrattazione collettiva e di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale. I medici contestavano la legittimità della delibera del Direttore generale n. 2438 del 22/11/2006, ritenuta lesiva del loro diritto al corretto trattamento economico. In primo grado il Tribunale aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario sulle pretese relative alla retribuzione variabile (ritenendo rilevante profilo contabile/organizzativo e quindi giurisdizione amministrativa) e aveva ritenuto non dovute le somme; la Corte d'appello ha riformato accogliendo le domande e condannando la ASL al pagamento sia della retribuzione minima sia della componente variabile, ritenendo competente il giudice ordinario e affermando che la retribuzione variabile si aggiunge alla minima senza possibilità di compensazione automatica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso della ASL: ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, disponendo il rinvio al Tribunale di Taranto (perché, avendo la Corte d'appello riformato la decisione di primo grado dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe dovuto rimandare le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c., versione applicabile). Sono stati invece respinti o dichiarati inammissibili gli altri motivi: il primo è stato respinto (giurisdizione del giudice ordinario confermata in linea con giurisprudenza consolidata), il quarto è assorbito, il terzo, quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità o per richiesta di rivalutazione di fatti di merito. La pronuncia del merito sulla retribuzione minima resta confermata dalla Corte d'appello nella parte non cassata; le spese del presente giudizio saranno regolate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 353 c.p.c.
Applicata nella versione anteriore al d.lgs. 149/2022: se il giudice d'appello riforma la decisione di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha la giurisdizione, deve rimandare le parti davanti al primo giudice; la Corte ha cassato la sentenza impugnata per inosservanza di tale disposizione.
art. 360 c.p.c. (nn. 1, 3, 4, 5)
Richiamato come quadro dei motivi di cassazione dedotti (vizi di giurisdizione, violazione di norme, ultrapetizione, nullità). La Corte ha esaminato tali motivi e li ha in parte respinti, in parte dichiarati inammissibili per difetto di specificità o per trasformazione del giudizio di legittimità in merito.
art. 24 CCNL 2005
Nella giurisprudenza di merito (Corte d'appello) interpretato nel senso che la retribuzione variabile aziendale si aggiunge alla retribuzione minima contrattuale e non può essere utilizzata in via automatica per compensare o assorbire la minima; su tale punto la Cassazione ha rimesso la decisione al primo grado per le questioni procedurali.
art. 60 CCNL 1994-1997
Richiamato nelle doglianze dell'ASL in relazione alla costituzione e gestione del fondo per la retribuzione; la questione del finanziamento e della capienza del fondo è stata valutata come rilevante ma in parte assorbita dalla decisione di remittitura per questioni di giurisdizione.
art. 50 CCNL 1998-2001
Richiamato dalla ASL nelle censure analoghe all'art.60; la Corte di legittimità non ha deciso definitivamente il merito sul punto, avendo cassato la pronuncia con riguardo alla componente variabile.
art. 2, comma 1 e art. 63 D.Lgs. n. 165/2001
La Corte d'appello aveva escluso che la delibera n.2438/2006 potesse essere qualificata come atto di macro-organizzazione ex art.2 (ossia atto riguardante solo finanziamento/organizzazione) perché essa inciderebbe direttamente sul trattamento economico; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione della giurisdizione del giudice ordinario secondo la giurisprudenza consolidata.
art. 2112 c.c.
Richiamato nella discussione circa il trattamento di lavoratori transitati per incorporazione e la possibile applicazione di differenti contrattazioni integrative; la Corte territoriale ha ritenuto che la necessità di applicare la contrattazione integrativa distinta non giustificasse la riduzione della minima contrattuale.
art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c.
Richiamati in relazione alla censura di ultrapetizione e violazione del giudicato: la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità, non potendo procedere a un controllo di merito generalizzato senza elementi precisi.
artt. 1241 e ss. c.c.
Richiamati dalla ASL in tema di compensazione tra crediti e debiti; la Corte ha ritenuto che la questione attenga a valutazioni di fatto e di prova, non sindacabili in cassazione quando mascherano un nuovo esame di merito.
Massime di principio
- Quando il dipendente agisce per ottenere la corretta liquidazione di una retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, la sua posizione va spesso qualificata come diritto soggettivo alla corretta corresponsione del compenso: ciò soggiace alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che l'atto impugnato sia realmente un atto di puro assetto organizzativo/finanziario privo di effetti diretti su posizioni soggettive.
- Se il giudice d'appello, nel riformare la decisione di primo grado, dichiara competente il giudice ordinario rispetto a quanto ritenuto di competenza amministrativa dal primo giudice, la regola (secondo la versione di legge applicabile nel caso) impone la rimessione al primo giudice e non la decisione nel merito da parte dell'appello: la violazione di tale prescrizione comporta cassazione e rinvio.
- La qualificazione della delibera aziendale come atto di macro-organizzazione (giurisdizione amministrativa) o come atto che incide su posizioni individuali (giurisdizione ordinaria) dipende dalla sostanza: occorre verificare se l'atto incida direttamente sul trattamento economico individuale o si limiti a determinare criteri/risorse generali.
- Secondo l'orientamento di merito richiamato, la retribuzione variabile aziendale si somma alla retribuzione minima contrattuale e non può, di regola, essere utilizzata automaticamente per assorbire la minima; tuttavia la prova del recupero da parte del dipendente (ossia che somme variabili abbiano effettivamente compensato una minore erogazione della minima) grava sul datore di lavoro e costituisce questione di fatto.
- In cassazione evitare motivi generici o che chiedano la riconsiderazione dei fatti: denunce di ultravvetizione, violazione del giudicato o violazione di norme di merito richiedono precisione e indicazioni puntuali degli atti o delle decisioni ritenute viziati per essere ammissibili.
- Se si contende la correttezza della ripartizione o dell'utilizzo di un fondo contrattuale, è fondamentale documentare con chiarezza l'effettivo impatto contabile e la comprovata disponibilità o capienza delle risorse, perché la questione comporta sia profili di diritto sia accertamenti di fatto.
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