Cassazione Civile, Ordinanza n. 32369/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, inquadrato come primo ufficiale di macchina, ha dedotto di essere stato impiegato tra il 2010 e il 2011 come direttore di macchina per più periodi, ciascuno inferiore a 90 giorni, intervallati da brevi periodi formalmente ricondotti alle mansioni del proprio inquadramento ma in realtà coperti da riposi di turno e ferie. Ha sostenuto che tale modalità di utilizzo fosse stata costruita in frode alla legge, perché frammentando l’adibizione a mansioni superiori in periodi sotto soglia si sarebbe eluso il maturare del diritto all’inquadramento superiore. Ha quindi chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento nel profilo di direttore di macchina e il pagamento delle differenze retributive. La società ha resistito affermando che l’adibizione a mansioni superiori era stata disposta per sostituire dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato, valorizzando la disciplina del lavoro nautico e ritenendo provata la funzione sostitutiva delle assegnazioni. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 2103, 1344 e 2697 c.c. e dell’art. 21, par. 1.3, del CCNL 2003, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare la frode alla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la giurisprudenza invocata dal ricorrente sulla frode alla legge presuppone l’assenza di una vera funzione sostitutiva dell’adibizione a mansioni superiori; invece, nel caso concreto, sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano accertato in fatto che l’assegnazione aveva finalità sostitutiva di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Questo accertamento di fatto, coperto da doppia conforme e non specificamente censurato, escludeva in radice la configurabilità della frode alla legge e quindi il diritto all’inquadramento superiore. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma sul mutamento di mansioni osservando che non è necessario indicare al lavoratore il nominativo del sostituito né la ragione della sostituzione; nel caso concreto la norma non fondava il diritto all’inquadramento superiore perché prevaleva la funzione sostitutiva accertata in fatto.
La frode alla legge è configurabile solo se l’assetto negoziale o organizzativo elude una norma imperativa; qui è esclusa in radice perché l’adibizione aveva funzione sostitutiva e quindi non mirava a eludere un diritto all’inquadramento superiore.
Il lavoratore aveva l’onere di provare la scopertura del posto e i fatti costitutivi del diritto invocato; a fronte della prova documentale delle assenze dei direttori di macchina, spettava a lui dimostrare che la società avesse coperto tali assenze con altri strumenti.
Nel lavoro nautico, quale disciplina primaria, prevede per le mansioni superiori soltanto il diritto al maggior trattamento retributivo.
La disciplina codicistica del lavoro nautico è dichiarata inderogabile e prevale sulla disciplina generale in materia di mansioni superiori.
art. 35 Statuto dei lavoratori
Rimette alla contrattazione collettiva l’eventuale estensione al personale navigante dei principi dello Statuto in tema di mansioni superiori.
art. 21, par. 1.3, CCNL di categoria 2003
L’assegnazione alle mansioni superiori diviene definitiva se non è disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e se dura non oltre tre mesi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che ricorresse la causa sostitutiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di adibizione a mansioni superiori nel lavoro nautico, la disciplina speciale del codice della navigazione prevale sulla disciplina generale e riconosce, di regola, il solo diritto al maggiore trattamento economico, salvo diversa previsione collettiva.
- La frode alla legge non è configurabile quando l’assegnazione a mansioni superiori sia effettivamente funzionale alla sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto: in tal caso manca il presupposto stesso del diritto all’inquadramento superiore che si assume eluso.
- Chi domanda il riconoscimento dell’inquadramento superiore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa la scopertura del posto o l’assenza di una reale finalità sostitutiva; una volta allegata e documentata l’assenza del personale sostituito, grava sul lavoratore dimostrare che la copertura sia avvenuta con modalità diverse.
- Nei giudizi di legittimità, un motivo che invoca la frode alla legge è infondato se presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella già accertata in modo conforme nei due gradi di merito e non specificamente censurata in cassazione.
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