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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32323/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, di contributi che erano stati oggetto di sgravio ai sensi dell'art. 8 l. n. 223/1991, dopo l'assunzione di lavoratori in mobilità da parte di una società che aveva anche preso in affitto un ramo d'azienda da altra impresa già datrice di lavoro del personale collocato in mobilità. La società destinataria dell'avviso di addebito aveva ottenuto in primo e in secondo grado l'accoglimento dell'opposizione, sul presupposto che non si trattasse della continuazione dell'impresa originaria, ma di un soggetto economico nuovo e autonomo. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, e 4-bis, l. n. 223/1991, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse compiuto l'accertamento necessario a escludere la mera continuazione dell'impresa precedente e che quindi fossero stati indebitamente riconosciuti gli sgravi contributivi. La Corte rileva però che il motivo mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito, fondato su una serie di elementi convergenti: affitto di un solo ramo d'azienda; mancato trasferimento dell'immobile; assenza di acquisizione di clientela e commesse; assunzione di un numero limitato di lavoratori rispetto all'organico complessivo; diversità delle attività svolte; preesistenza della società affittuaria; mancanza di assetti proprietari comuni o di collegamenti tra le società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'INPS, pur formalmente prospettata come violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., investisse in realtà la valutazione delle circostanze di fatto e quindi il merito dell'accertamento sulla autonomia della nuova impresa rispetto a quella originaria. Poiché sia il giudice di primo grado sia la Corte d'appello avevano reso una doppia pronuncia conforme basata sui medesimi elementi fattuali, il motivo era comunque inammissibile ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell'INPS, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 223/1991

    La Corte richiama la norma sugli sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità, ma nel caso concreto esclude il diritto allo sgravio perché l'impresa assuntrice è stata accertata come soggetto nuovo e autonomo, non mera continuazione dell'impresa originaria.

  • art. 4-bis l. n. 223/1991

    Norma richiamata dall'INPS nel ricorso come parametro della disciplina degli sgravi e dei relativi presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere una pretesa erronea distribuzione dell'onere probatorio; la Corte osserva che la censura, in realtà, attiene alla diversa ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La doglianza è qualificata come sostanziale censura per omesso esame di fatti, quindi riconducibile al vizio di cui al n. 5; tuttavia è dichiarata inammissibile perché proposta contro una doppia pronuncia conforme.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando entrambi i giudici di merito fondano la decisione sui medesimi accertamenti fattuali, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o dell'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.
  • La censura che contesti la qualificazione di una impresa come nuova o come mera continuazione di altra impresa è ammissibile solo se investe un vero errore di diritto; se mira a contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto, essa si risolve in una doglianza sul vizio motivazionale ed è inammissibile nei limiti della doppia conforme.
  • Ai fini degli sgravi contributivi connessi all'assunzione di lavoratori in mobilità, la verifica della continuità o autonomia dell'impresa richiede un accertamento complessivo degli indici fattuali rilevanti, tra cui il perimetro dei beni trasferiti, la continuità della clientela, il numero di lavoratori assunti, la diversità dell'attività svolta, la preesistenza della società e l'assenza di collegamenti societari o proprietari.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, devono essere posti a carico del ricorrente soccombente sia le spese di lite sia, quando ne ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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