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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32307/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, i quali chiedevano che il servizio militare di leva da loro svolto fosse valutato ai fini dei concorsi pubblici come se fosse servizio di ruolo, con attribuzione del punteggio pieno previsto per il servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, e con conseguente rideterminazione dei punteggi in graduatoria. La Corte d'appello aveva accolto tale domanda, ritenendo che l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000 imponesse una valorizzazione piena del servizio militare a prescindere dalla preesistenza di un rapporto di lavoro. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2000 e dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, in combinato con il D.M. n. 50/2021 e i relativi allegati, sostenendo che la norma primaria tutela il lavoratore chiamato a svolgere il servizio di leva in costanza di rapporto, ma non impone di attribuire sempre il punteggio pieno: per il servizio militare svolto fuori da un rapporto di impiego è legittima una valutazione diversa e inferiore, purché non inferiore a quella dei servizi prestati presso altri enti pubblici. Il ricorso insisteva quindi sulla correttezza del sistema di punteggi previsto per le graduatorie ATA e sulla legittimità della differenziazione di trattamento tra servizio militare svolto in costanza di rapporto e servizio svolto autonomamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando il proprio più recente orientamento (Cass. n. 22429/2024, Cass. n. 1482/2025, Cass. n. 17861/2025) secondo cui l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000 non esclude una diversa valorizzazione del servizio militare a seconda che sia stato prestato o meno in costanza di rapporto di lavoro con la medesima amministrazione. Ha ritenuto non irragionevole attribuire punteggio pieno al servizio militare svolto interrompendo un rapporto in corso, per evitare che l'obbligo di leva pregiudichi la posizione lavorativa del cittadino in violazione dell'art. 52, comma 2, Cost., e attribuire invece un punteggio diverso e minore quando il servizio sia stato prestato senza preesistente rapporto di lavoro. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando la domanda introduttiva proposta dai lavoratori. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero processo, in ragione della novità e recente definizione della questione nella giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2050 d.lgs. n. 66/2000

    La norma non impone sempre la valutazione del servizio militare come servizio di ruolo; tutela in modo pieno il lavoratore chiamato in costanza di rapporto, imponendo che il servizio sia valutato "a tutti gli effetti", mentre per il servizio prestato fuori da un rapporto consente una valorizzazione diversa, purché non inferiore a quella prevista per servizi presso altri enti pubblici.

  • art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, in combinato con il D.M. n. 50/2021.

  • D.M. n. 50 del 2021

    Graduatorie ATA di Circolo e di Istituto per gli anni 2021-2023

    È conforme alla norma primaria perché attribuisce comunque un punteggio al servizio militare, distinguendo tra servizio svolto in costanza di rapporto e servizio svolto autonomamente, con punteggi diversi.

  • art. 52, comma 2, Cost.

    La diversa valutazione del servizio militare è giustificata quando serve a evitare che l'obbligo di leva pregiudichi la posizione lavorativa di chi interrompe un rapporto in corso; tale esigenza non ricorre con la stessa intensità quando il servizio è prestato fuori da un rapporto preesistente.

  • art. 384 c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, rigettando la domanda originaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti decisioni di legittimità sulla medesima questione.

Massime di principio

  • L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000 va interpretato nel senso che il servizio militare o sostitutivo deve essere valorizzato nei concorsi pubblici, ma non necessariamente con il medesimo punteggio in ogni situazione: la parità piena opera in particolare quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto di lavoro con la medesima amministrazione.
  • È legittima una differenziazione di punteggio tra servizio militare prestato durante un rapporto di lavoro e servizio militare prestato fuori da un rapporto preesistente, purché il secondo non sia svalutato al di sotto del parametro dei servizi resi presso altri enti pubblici.
  • La tutela costituzionale dell'obbligo di leva ex art. 52, comma 2, Cost. giustifica la piena equiparazione al servizio effettivo solo quando l'adempimento dell'obbligo interrompa un rapporto lavorativo già in essere e possa altrimenti determinare un pregiudizio al lavoratore.
  • Quando la questione è già matura sul piano giuridico e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando la domanda originaria.
  • Nel sindacato sulla legittimità dei criteri di punteggio nelle graduatorie ATA, la normativa ministeriale è conforme se attribuisce comunque un vantaggio al servizio militare, ma entro una graduazione coerente con la distinzione tra diverse situazioni fattuali.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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