Cassazione Civile, Ordinanza n. 32365/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice era stata assunta part time, con inquadramento nel livello 2 del CCNL servizi di telecomunicazioni e mansioni di addetta segretaria di call center. Sosteneva di avere svolto, dal 16/03/2015 al 04/04/2016, mansioni di team leader superiori al livello formalmente attribuito, di avere lavorato di fatto full time e di essere stata poi demansionata con riduzione dell'orario a 20 ore settimanali. Chiedeva quindi l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, del demansionamento e dell'illegittima riduzione oraria, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno anche previdenziale. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo non provata l'effettiva prevalenza di mansioni da team leader. In cassazione la lavoratrice deduceva, con un unico motivo ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul quarto motivo di appello, con cui aveva lamentato il mancato riconoscimento almeno del livello intermedio tra quello rivendicato e quello formalmente posseduto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura di omessa pronuncia sul livello intermedio non fosse scrutinabile perché la ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza: per sostenere che la domanda di qualifica intermedia fosse implicitamente contenuta nell'originaria domanda, avrebbe dovuto trascrivere o indicare in modo puntuale il ricorso introduttivo, dimostrando di avere allegato compiutamente i fatti idonei a sorreggere anche quella diversa qualificazione. La sentenza richiama il principio per cui il giudice può riconoscere una qualifica intermedia solo se il lavoratore abbia prospettato adeguatamente i relativi elementi di fatto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese verso la società; nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell'INPS, rimasto non difeso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
La violazione dedotta atteneva all'omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ribadito che l'omessa pronuncia sulla domanda può essere denunciata solo se la domanda stessa risulti effettivamente proposta o implicitamente compresa nei fatti allegati; nel caso concreto tale presupposto non è stato dimostrato.
art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha escluso l'applicazione delle sanzioni aggravate perché la motivazione della decisione non coincideva integralmente con la proposta di definizione accelerata.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di mansioni superiori, il giudice può riconoscere una qualifica intermedia tra quella richiesta e quella formalmente posseduta solo se il lavoratore abbia allegato in modo adeguato i fatti specifici che ne integrano i presupposti.
- La domanda di attribuzione di una qualifica intermedia può considerarsi implicitamente ricompresa nella domanda principale solo quando dagli atti risultino chiaramente gli elementi di fatto e la declaratoria contrattuale corrispondenti alla qualifica intermedia.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente assolva l'onere di autosufficienza, trascrivendo o richiamando specificamente gli atti processuali necessari a dimostrare la dedotta omissione.
- La mancata specifica allegazione degli elementi fattuali posti a fondamento della domanda implicita comporta l'inammissibilità della censura di omessa pronuncia.
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